Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia hanno emanato il Decreto attuativo per il Fondo Nuove Competenze.
L’emissione il 24 ottobre del decreto attuativo del Fondo Nuove Competenze – istituito presso l’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, con il Decreto Rilancio (art.88 D.L. 19 maggio 2020 n 34), rifinanziato per le capacità economiche e ampliato per l’ambito di interventi con il Decreto Agosto (art.4 D.L. 14 agosto 2020 n 104) – permette l’utilizzo di questo strumento per favorire la ripresa delle attività produttive, in questa fase di emergenza epidemiologica, e sostenere le nuove esigenze organizzative e produttive determinate dall’emergenza stessa, con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali.
Le risorse erogate dal Fondo sono infatti destinate a sostenere la temporanea riduzione dell’orario di lavoro, per mutate esigenze organizzative e produttive, mettendo le imprese nelle condizioni di utilizzare questa riduzione di orario per la formazione e riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori; sono risorse a cui ricorrere per contrattare riduzioni di orario e salvaguardare l’occupazione.
La riduzione di orario è finanziata dal Fondo con la riduzione del costo del lavoro con il riconoscimento delle ore di formazione svolte; attraverso l’Inps viene riconosciuto all’impresa un contributo pari alla retribuzione e alla relativa contribuzione dei lavoratori coinvolti nella riduzione di orario.
Le risorse di cui il Fondo dispone per sostenere la riduzione di orario e la formazione dei lavoratori ammontano a 430 milioni nel 2020 e a 530 milioni nel 2021 e potranno essere ulteriormente incrementate dalle risorse dei Programmi – nazionali e regionali – del Fondo Sociale Europeo e dei Fondi Paritetici Interprofessionali (ad esempio Fondimpresa, Fondartigianato, Fapi); in questo caso le risorse del Fondo finanziano il costo del lavoro e le risorse dei fondi Interprofessionali finanziano esclusivamente la formazione.
Possono richiedere l’intervento del Fondo tutte le imprese del settore privato che raggiungono un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro per “mutate esigenze organizzative e produttive” nel quale si stabilisce che parte dell’orario di lavoro è “finalizzato a realizzare percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore”.
Gli accordi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere:
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i progetti formativi,
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il numero dei lavoratori coinvolti nella rimodulazione dell’orario,
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il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di formazione
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nel caso in cui sia l’impresa stessa a erogare la formazione, l’azienda deve dimostrare di avere requisiti di capacità formativa.
L’ANPAL, ad oggi, non ha predisposto l’avviso e deve mettere a disposizione la piattaforma informatica per accogliere le domande. In attesa dell’avviso ANPAL, in caso di accordo è importante individuare comunque il numero dei lavoratori coinvolti dalla riduzione oraria, le esenzioni, la percentuale di riduzione oraria giornaliera e settimanale dedicata alla formazione, le modalità con le quali viene erogata la formazione e, se la formazione si svolge in presenza, il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore e/o dai Protocolli aziendali per il Covid-19. È inoltre importante che la RSU svolga un ruolo di verifica e monitoraggio per verificare il corretto svolgimento del piano formativo.
Nell’accordo vanno inoltre esplicitati:
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quali nuove competenze servono all’impresa per le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o di servizi e/o per rispondere alle nuove esigenze organizzative e produttive;
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come i lavoratori vengono qualificati o riqualificati nelle nuove competenze.
Il Fondo riconosce un massimo di 250 ore di formazione per ogni lavoratore e le ore di formazione devono essere svolte entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte dell’ANPAL; il termine è elevato a 120 giorni se la formazione è finanziata con risorse dei Fondi Interprofessionali.
Il percorso formativo può terminare dopo il 31 dicembre 2020 ma deve comunque iniziare prima di tale data.
Il Decreto prevede contributi anche per la formazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori, con il rischio concreto che si affermi una pratica di accordi finalizzati a forme di outplacement e un uso delle risorse a favore di politiche attive che mascherano licenziamenti. Per questo è importante che la Fiom, nel rapporto con i lavoratori, persegua accordi a favore della riduzione di orario e della riqualificazione dei lavoratori a salvaguardia dei livelli occupazionali.
Termini e modalità per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito internet dell’ANPAL (entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto), alla domanda si dovrà allegare l’accordo sindacale e il progetto per lo sviluppo delle competenze, esplicitando nel progetto:
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gli obiettivi di apprendimento delle competenze,
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i lavoratori coinvolti,
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il soggetto formatore,
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i costi, le modalità di svolgimento e la durata della formazione.
Il progetto formativo deve individuare inoltre:
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la individuazione e validazione delle competenze del lavoratore coinvolto,
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il percorso formativo,
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la attestazione delle competenze che si acquisiscono nella formazione.
Le competenze che il lavoratore già possiede e le nuove competenze che deve acquisire con il progetto formativo dovranno essere certificate e/o validate. La certificazione delle competenze spetta alle regioni e, ad oggi, questa procedura è operativa solo in Emilia Romagna, in Toscana e in Lombardia mentre le altre regioni hanno definito una procedura di validazione.
L’ANPAL valuterà le domande con il criterio dell’ordine cronologico di presentazione.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 26 ottobre 2020
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Fonte: fiom-cgil.it