Per effetto della stratificazione di diversi interventi normativi, che non sempre garantiscono coperture di tutele a tutti, la cassa integrazione (cig, cig in deroga, fis, fsba, ecc.) potrebbe non riguardare coloro che sono stati assunti dopo il 13 luglio e in forza alla data del 9 novembre.
Lo mette ben in evidenza Il Sole 24 Ore in edicola oggi:
”I lavoratori assunti dopo il 13 luglio, che risultano in forza alla data del 9 novembre, salvo interpretazioni più favorevoli da parte dell’Inps e del ministero del Lavoro, possono accedere alla cassa integrazione solo per le settimane che si collocano dopo il 15 novembre. E questo perché la norma estende l’applicazione della tutela solo alle settimane previste dopo questa data. Ciò significa che le aziende costrette a chiudere prima del 16 novembre per effetto del Dpcm del 24 ottobre o di ordinanze comunali o regionali, devono ritenere sospeso il rapporto senza retribuzione per impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione”.
Dunque secondo il quotidiano economico per questi lavoratori si configurerebbe l’ipotesi di sospensione del rapporto, per impossibilità sopravvenuta a causa della chiusura disposta dal Dpcm, senza diritto alla retribuzione. Non è da escludere che questa anomalia venga risolta dall’Inps e dal Ministero del Lavoro.
Nessun problema invece – continua l’articolo – per
- gli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo;
- coloro che erano in forza alla data del 25 marzo anche se i contratti sono stati successivamente rinnovati;
- gli assunti dopo il 25 marzo che risultano in forza al 13 luglio.