Si avvicinano i conguagli fiscali del 2020 e le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover ricalcolare il bonus Renzi, e il trattamento integrativo che l’ha sostituito (Bonus 100 euro e Bonus 80 euro), alla luce della deroga alla regola della capienza introdotta dal Decreto Rilancio di maggio. Regola introdotta dal Governo per consentire anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato sospeso con causale “covid19”, coinvolti dalla oggettiva riduzione del reddito dovuto alla fruizione di una indennità che comunque è più bassa della propria retribuzione contrattuale, di continuare a percepire il Bonus Renzi e il nuovo trattamento integrativo nell’anno 2020.
Ad evidenziare la funzione svolta dalla norma del Decreto Rilancio è Il Sole 24 Ore in edicola oggi:
“in pratica la norma consente di derogare alla condizione propria sia del bonus Renzi che del trattamento integrativo secondo cui il reddito deve scontare l’Irpef, in quanto l’imposta non è azzerata dalle detrazioni. Questa deroga, giustificata dall’emergenza epidemiologica, consente di riconoscere i crediti (il bonus, ndr) anche laddove l’imposta sul reddito di lavoro dipendente risulti “incapiente ma, limitatamente al caso in cui la riduzione sia collegata alla fruizione di Cig/assegno ordinario e/o congedo Covid”.
Il datore di lavoro al fine di garantire al lavoratore dipendente sospeso il godimento dei due Bonus alternativamente – che dunque gli spettano – deve quindi considerare in luogo della prestazione di Cig, Cig in deroga o Assegno ordinario (Fis, FSBA, ecc.) con causale “Covid19”, la retribuzione contrattuale.
Pertanto le aziende (sostituti d’imposta) che non lo avessero erogato durante l’anno possono farlo entro fine dicembre.
V.G.