Il Decreto Ristori entrato in vigore il 29 ottobre ha nuovamente previsto l’erogazione una tantum di una indennità di importo pari a 1.000 euro. Con la circolare n. 137 del 26 novembre Inps ha chiarito alcuni aspetti applicativi. In particolare chi potrà presentare domanda per ricevere il Bonus.
BONUS 1.000 EURO: CHI PUO’ FARE DOMANDA
I lavoratori destinatari dell’indennità onnicomprensiva sono:
i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (limitatamente alle attività indentificate con i Codici Ateco elencati nella circolare Inps, al paragrafo 2, visualizzabile cliccando qui);
i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori intermittenti;
i lavoratori autonomi occasionali;
i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
i lavoratori dello spettacolo;
i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
L’Inps nella circolare precisa che coloro che hanno già beneficiato del Bonus 1.000 euro del Decreto agosto non devono presentare alcuna domanda perchè riceveranno l’accredito in automatico (per approfondire clicca qui).
Diversamente, i lavoratori che non hanno beneficiato del Bonus 1.000 del Decreto Agosto possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui al decreto Ristori.
BONUS 1.000 EURO: TERMINE SCADENZA DOMANDA
L’Inps puntualizza che pur avendo, il Decreto Ristori, introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di detto termine, anche su parere favorevole del Ministero del Lavoro, è non da intendersi decadenziale per l’accesso al beneficio.
Pertanto, al fine di offrire un tempo congruo per l’invio della domanda il nuovo termine è stato stabilito al 18 dicembre 2020, ciò consentirà “all’Istituto – si legge sulla circola Inps – il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente”.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione
di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica,
utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel
sito internet dell’INPS.
BONUS 1.000 EURO STAGIONALI DEL TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: REQUISITI
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali con i seguenti requisiti:
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori (29 ottobre 2020),
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
- non essere titolari di pensione alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori,
- non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori,
- non essere titolari di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con i seguenti requisiti:
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori,
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
- non titolari di pensione alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori,
- non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori,
- non titolari di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori.
BONUS 1.000 EURO DIPENDENTI E AUTONOMI COINVOLTI NEL LOCKDOWN: REQUISITI
Il Bonus 1.000 euro onnicompresivo spetta anche a:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori (29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il Bonus spetta a condizione che i soggetti elencati dal Decreto non siano – nel momento in cui presentano la domanda all’INPS – titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (escluso intermittente) o titolari di pensione.
BONUS 1.000 EURO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: REQUISITI
A questi lavoratori il Bonus spetta se sono in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori (29 ottobre 2020) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del Decreto Ristori, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
BONUS 1.000 EURO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo spetta il Bonus 1.000 euro se hanno i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori (29 ottobre 2020) al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,
- non titolari di pensione. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
La medesima indennità di 1.000 euro viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.