HomeEvidenzaAssegno INAIL 263,37 euro: ecco come ottenerlo

Assegno INAIL 263,37 euro: ecco come ottenerlo

Stiamo parlando dell’Assegno di incollocabilità Inail. Si tratta di una prestazione economica a favore dei lavoratori invalidi per infortunio o malattia professionale, che percepiscono la rendita diretta e che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria prevista dalla L. 68/99.

Per ottenere l’assegno è necessario il possesso di determinati requisiti, in particolare, l’invalido deve avere:

  • età anagrafica non superiore ai 65 anni;
  • riduzione della capacità lavorativa dovuta ad infortunio o malattia professionale non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
  • riconosciuti incollocabili dalla sede territorialmente competente dell’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl);
  • impossibilità di essere assunti come disabili tramite il sistema del collocamento obbligatorio. 

L’importo dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2020, secondo il decreto del ministero del Lavoro dell’11 giugno 2020, n.68, (sulla base della delibera dell’Inail del 21 maggio 2020, n. 11) ammonta a 263,37 euro e viene erogato mensilmente.

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore dovrà presentare la domanda presso la sede Inail d’appartenenza, nella quale dovrà allegare, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, in quest’ultimo caso dovrà essere presentata la relativa certificazione) e la fotocopia del documento di identità.

Il titolare della rendita presenta o inoltra la richiesta alla sede INAIL competente in base al suo domicilio o tramite:
– sportello della Sede competente;
– posta ordinaria;
– Pec (posta elettronica certificata).

Il lavoratore può anche farsi assistere da un patronato.

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

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