Dal 1° gennaio 2020 continuano i flexible benefit per un valore pari a 150€ che dovranno essere messi a disposizione dalle aziende dal 15 gennaio 2021 per tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ogni anno.
• con contratto a tempo indeterminato;
• con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Il suddetto valore non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo di eventuali costi fiscali che dovranno essere a carico dell’azienda.
Tale importo andrà utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno Le aziende si confronteranno con la Rsu per individuare una gamma di beni e servizi da mettere a disposizione, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio.
Tali importi si aggiungeranno alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, sia riconosciute unilateralmente che derivanti da accordi collettivi. I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i flexible benefit alla previdenza complementare o all’assistenza sanitaria integrativa con regole e modalità che verranno definite.
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Fonte: fiom-cgil.it