Come avviene il pagamento delle due festività del 25 e 26 dicembre, rispettivamente Natale e Santo Stefano, per i lavoratori sospesi che percepiscono la Cassa integrazione, anche in deroga o l’assegno ordinario del FIS/FSBA?
Prima di trovare una risposta a questa domanda occorre premettere che c’è differenza se la festività rientra o non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa/Assegno ordinario (in questo secondo caso quindi è a carico dell’azienda).
Secondo quanto scrive Quotidiano Lavoro de Il Sole 24 Ore di oggi le giornate delle festività infrasettimanali intervenute durante la cig sono a carico dell’azienda e quindi il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa/Assegno ordinario per i lavoratori che si trovano in queste situazioni:
“– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane”.
E’ invece a carico del sistema della Cassa/Assegno ordinario – cioè dell’INPS o FSBA o Formtemp ecc. – e non dei datori di lavoro il trattamento economico per la festività per i lavoratori che si trovano in queste situazioni:
“– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane”.
In caso di festività retribuite – precisa il Quotidiano Lavoro – è comunque “riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare”, cd. ANF.