HomeCronaca sindacaleRotabile ferroviario-amianto. Commentario alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio

Rotabile ferroviario-amianto. Commentario alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio

Le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio in favore dei lavoratori esposti all’amianto si sostanziano in due tipologie di intervento:

Incremento delle prestazioni in essere

commi da 356 a 359 introdotti nel corso dell’esame alla Camera

Rotabile ferroviario

commi 360 e 361 presenti nel testo originario del disegno di legge cui è dedicata la seguente analisi

1. COMMA 360

Si interviene sulla disciplina di cui all’articolo 1, comma 277 della L. 208/2015 inserendo i seguenti commi:

Testo

277-bis

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l’INPS trasmette le istanze corredate con della relativa documentazione all’INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all’INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

Commento

Il legislatore ha inteso determinare un termine temporale per la composizione delle platee dei potenziali beneficiari, schematicamente così riassumibile:

entro 28 febbraio

INPS → richiesta documentazione integrativa al datore di lavoro

entro 90 giorni dalla ricezione

datore di lavoro → invio della documentazione richiesta ad INPS

entro 15 giorni dalla ricezione

INPS → invio della documentazione ad INAIL

entro 90 giorni dalla ricezione

INAIL → invio ad INPS delle certificazioni tecniche

Testo

277-ter

All’esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalle certificazioni inviate all’INAIL, l’INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:

a) la data di perfezionamento, nell’anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;

b) l’onere previsto per l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, connesso all’anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Commento

Il legislatore si pone l’obiettivo di definire la platea dei beneficiari entro il 15 novembre 2021, implementando altresì il monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei criteri di maturazione dei requisiti pensionistici, l’onere previsto per ciascun esercizio finanziario, la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Testo

277-quater

Ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l’INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l’anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.

Commento

Effettuato il monitoraggio sulla platea degli effettivi aventi diritto, il legislatore si è preoccupato di definire una graduatoria delle uscite annuali, sulla scorta della maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda.

La composizione della graduatoria è affidata all’INPS, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio e comunque con cadenza annuale.

Qualora gli oneri derivanti dalla collocazione in pensione dell’intera platea prevista in corso d’anno dovessero superare le risorse finanziarie disponibili, per i cosiddetti “over booking” scatta il differimento della collocazione a quiescenza.

Testo

277-quinquies

Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2016.

Commento

Il legislatore ricorda che per quanto non modificato dalle presenti norme, in quanto compatibili, vigono le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2016.

Testo

277-sexies

I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell’INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l’esito del monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.

Commento

Trattasi del comma “sblocca vertenza” a valere per le platee che hanno maturato il requisito pensionistico agevolato già dal 2018 e comunque entro il 31 dicembre 2020. Potranno collocarsi a quiescenza senza attendere l’esito del monitoraggio.

La norma è stata approvata il via definitiva il 30 dicembre e pubblicata il 31 dicembre Supplemento ordinario n.46/L alla GAZZETTA UFFICIALE. Per cui è legge dello Stato, a tutti gli effetti.

Tuttavia, è prassi consolidata che l’INPS nazionale recepisca le innovazioni legislative emanando una circolare (o messaggio) nei confronti delle proprie sedi territoriali, sintetizzandone gli aspetti operativi. È assai probabile che ciò avvenga anche in questa fattispecie.

2. COMMA 361

Si interviene sulla disciplina di cui all’articolo 1, comma 277 della L. 208/2015 sostituendo le seguenti parole:

Testo

In conseguenza di quanto disposto dal comma 360 del presente articolo, all’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole “, 8,3 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 ” sono sostituite dalla seguenti “, 11,5 milioni di euro per l’anno 2024, 12,6 milioni di euro per l’anno 2025, 13,5 milioni di euro 2026, 13,2 milioni di euro per l’anno 2027, 12,3 milioni di euro per l’anno 2028, 11,8 milioni di euro per l’anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 “.

Commento

Sulla scorta delle analisi fornite dall’INPS, il legislatore ha innalzato le risorse originalmente previste dalla legge 20 dicembre 2015, n. 208, con un particolare scostamento sul periodo 2025-2030.

CONCLUSIONI

Come preannunciato nel comunicato stampa diramato il 30 dicembre, FIM FIOM UILM naz.li si attiveranno immediatamente con una richiesta d’incontro all’INPS naz.le al fine di ottenere contezza circa la tempestiva esigibilità delle domande di pensionamento delle platee che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2020 e più in generale per tutti i rilievi sopra riportati.

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Fonte: fiom-cgil.it

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