Con l’ordinanza 27749/2020, la Cassazione afferma che, in caso di sottoscrizione della busta paga per ricevuta e quietanza, grava sul lavoratore l’onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta.
Cassazione: onere della prova in caso di contestazione della busta paga

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