Non c’è spazio per l’utilizzo del lavoro intermittente nel settore del Trasporto merci. Lo dice la circolare n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro firmata dal Direttore Leonardo Alestra.
L’orientamento dell’INL mette fine ad un lunga diatriba su quale fosse l’esatta interpretazione della voce prevista dalla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923, la quale – si sottolinea nella circolare – “tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
E dunque? Nelle lavorazioni indicate al punto 8 si richiama il personale addetto al trasporto? Perchè l’INL lo esclude?
La spiegazione è chiara e la si legge nella circolare, ed fondata sul testo della norma del 1923: “stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.
Di conseguenza, e ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. oggettive che comunque la contrattazione collettiva di settore non prevede, sottolinea l’INL, alle aziende dell’Autotrasporto che intendono assumere con contratto di lavoro intermittente non resta che rifarsi al Regio Decreto del 1923 ma solo con riguardo alle assunzioni di personale addetto al carico e allo scarico.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di assumere con contratto di lavoro a chiamata nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi atteso che l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.