HomeEvidenzaReddito di Emergenza nella bozza Decreto Sostegni: requisiti, importi, mensilità

Reddito di Emergenza nella bozza Decreto Sostegni: requisiti, importi, mensilità [ESCLUSIVA]

In esclusiva per i suoi lettori TuttoLavoro24.it, che ha potuto leggere la bozza del decreto Sostegni, è in grado di anticiparvi cosa prevede sulla proroga del Reddito di emergenza.

Quel che salta all’occhio è innanzitutto la durata del trattamento: le mensilità sono 3. Vengono quindi confermate le anticipazioni circolate nei giorni scorsi, e precisamente l’erogazione del Rem per le mensilità di “marzo, aprile e maggio 2021”.

Di seguito vi spieghiamo cosa dice la nuova normativa sapendo che il testo, che come detto, è solo in bozza e dovrà essere adottato dal Consiglio dei Ministri che si riunirà in giornata.

REDDITO DI EMERGENZA: REQUISITI

La domanda potrà essere fatta dai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore all’importo della mensilità dello stesso REM, calcolata secondo i parametri previsti dal DL Rilancio del 2020: in altre parole occorre aver percepito un importo inferiore a quello che si “chiede” (vedi tabella in basso);
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito “una delle indennità di cui all’articolo 10 del Decreto” (così recita la bozza).

Il  Rem è riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in  possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni  componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto  massimale è incrementato  di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un  componente in condizione di disabilità grave  o  di  non  autosufficienza  come definite  ai  fini   dell’Indicatore   della   Situazione  Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

REDDITO DI EMERGENZA: INCOMPATIBILITA’
Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
    a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del Rem che si chiede (vedi tabella in basso)
    c) essere percettori di reddito di cittadinanza.

REDDITO DI EMERGENZA: DOMANDA

La domanda di Rem è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Pertanto, occorre che l’INPS metta a disposizione il modello di domanda.

REDDITO EMERGENZA MARZO, APRILE, MAGGIO: COME CALCOLARE L’IMPORTO

Tabella per calcolare il Rem. Ad esempio un nucleo familiare composto da due adulti e un bambino chiederà 640 euro, conseguentemente il reddito del mese di febbraio 2021 non deve essere superiore a 640 euro. E così via per le altre situazioni familiari.

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REDDITO DI EMERGENZA PER CHI E’ IN AFFITTO

“Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione – dice la norma – , fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013″.

Insomma se per l’affitto di appartamento una famiglia paga 500 euro al mese, che corrispondono 6.000 euro annuali, il Rem sarà incrementato di 500 euro che si aggiungono all’importo spettante.

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