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Cig Artigiani nel Decreto Sostegni: cosa cambia per lavoratori e imprese. In arrivo 825 milioni

Ancora Fondo Artigiani nel futuro dei lavoratori dell’Artigianato. E’ quanto emerge dal testo dei legge del Decreto Sostegni che conferma l’impianto previsto dai precedenti decreti dell’emergenza (da decreto Cura Italia in poi).

Il FSBA continuerà a ricevere le risorse dal Ministero del Lavoro e sua volta girerà tutto ad imprese e lavoratori per pagare l’assegno ordinario.

CIG ARTIGIANI: DURATA DECRETO SOSTEGNI

La novità sta nella proroga della cig covid, o meglio nel caso dell’artigianato nella proroga dell’assegno ordinario con causale covid per altre 28 settimane nel periodo che va dal 1° aprile e il 31 dicembre 2021. A conti fatti nel caso di utilizzo senza interruzione la cassa integrazione terminerà a fine ottobre, quindi ben due mesi prima della fine dell’anno.

Ma questo è un problema che evidentemente il Governo intende rimettere a future decisioni, che saranno prese in autunno: si parla infatti di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali alla quale il Ministro del Lavoro Andrea Orlando sta lavorando già dai primi giorni del suo insediamento.

CIG ARTIGIANI: LE RISORSE

Per pagare la cassa integrazione artigiani di 28 settimane il Decreto stanzia 1.100 milioni di euro per l’intero anno 2021, da dividere con il fondo Formatemp dei lavoratori in somministrazione. Al Fondo Artigiani sarà destinato come sempre il 75% di queste risorse, quindi 825 milioni.

Risorse che appaiono di gran lunga ridotte rispetto alle precedenti esperienze, se si pensa che – ad esempio – il Decreto Agosto del 2020 aveva stanziato 1.600 milioni di euro per 18 settimane di ammortizzatore sociale. Segno che, evidentemente, il Governo si aspetta una ripresa economica che coinvolgerà positivamente anche gli artigiani.

CIG ARTIGIANI E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Se la cassa integrazione dura fino a fine ottobre anche il blocco dei licenziamenti termina a fine ottobre, eccezion fatta per questi licenziamenti:

  • quelli motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione;
  • nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

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