Con la sentenza 7360/2021, la Cassazione afferma che, laddove il dipendente si dica disponibile al trasferimento solo in determinate zone, il datore – per non violare l’obbligo di repechage – deve provare l’impossibilità di ricollocarlo nelle sedi aziendali site in detti territori.
Cassazione: non c’è violazione dell’obbligo di repechage se il lavoratore non vuole trasferirsi in altra sede

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