Arrivano le prime indicazioni Inps sul Bonus baby sitter del Decreto Sostegni con il messaggio n. 1296.
Come prevede la legge il Bonus può essere utilizzato per acquistare a favore di figli conviventi minori di anni 14:
- servizi di baby-sitting
- per servizi integrativi per l’infanzia.
Tale esigenza può sorgere nel momento in cui i figli si trovino in una delle seguenti condizioni alternative:
– hanno contratto il Covid 19;
– sono in condizione di quarantena per contatto stretto avvenuto ovunque, purché la quarantena sia disposta da provvedimento della Asl;
– in caso di svolgimento di Didattica a Distanza.
BONUS BABY-SITTER: BENEFICIARI
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
BONUS BABY-SITTER: IMPORTO
L’importo del Bonus può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.
BONUS BABY-SITTER: ACQUISTO SERVIZI EDUCATIVI E CENTRI ESTIVI
In alternativa alla erogazione del Bonus attraverso il Libretto famiglia, il beneficiario può essere erogato direttamente al beneficiario a fronte di giustificate spese per centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido erogato dall’Inps.
BONUS BABY-SITTER: QUALE GENITORE?
Il beneficio può essere usufruito da un genitore, a condizione che l’altro non acceda alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto (smart working o congedo parentale), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
In altri termini può essere fruito solo se l’altro genitore:
- non è in smart working;
- non è in congedo parentale;
- non è disoccupato;
- non è in cassa integrazione, cig in deroga, assegno ordinario.
BONUS BABY-SITTER: NON ISCRITTI ALL’INPS
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
BONUS BABY-SITTER: DOMANDA
Il messaggio chiarisce che al momento non è ancora possibile fare domanda del Bonus. Intanto l’Inps fa sapere che sono in corso le procedure di adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande.
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