Congedo indennizzato al 50% per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da COVID-19, in quarantena o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi
Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità grave (Legge 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Presentazione della domanda
Genitori del settore privato per figli di età inferiore a 14 anni | Domanda all’INPS |
Genitori del settore privato per figli dai 14-16 anni | Domanda direttamente in azienda, (è previsto il diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa. |
Requisiti per la fruizione del congedo
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione di ATS;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Figli con disabilità grave (Legge 104/‘92)
Il figlio per il quale si fruisce del congedo, deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado (in questo caso valgono le condizioni di cui ai punti 1) 2) 3), o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale in condizioni di chiusura.
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da COVID-19, quarantena da contatto, sospensione dell’attività didattica in presenza o in chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, per il periodo compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1 gennaio 2021 al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo COVID, solamente presentando domanda telematica all’INPS non appena verrà attivata la relativa procedura informatica.
È già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente l’apposita domanda INPS.
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Fonte: fiom-cgil.it