Con la sentenza 59/2021, la Corte Costituzionale afferma l’incostituzionalità dell’art. 18 St.Lav. nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o., possa facoltativamente e non debba obbligatoriamente applicare la tutela reintegratoria.
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Fonte: lavorosi.it