Al via la procedure Inps per raccogliere le domande per ottenere il Bonus baby sitter previsto dal Decreto Legge del 12 marzo 2021. Lo aveva annunciato Inps con il messaggio n. 1296 e la conferma arriva proprio oggi con un post su Twitter:
Come prevede la legge il Bonus può essere utilizzato per acquistare a favore di figli conviventi minori di anni 14:
- servizi di baby-sitting
- per servizi integrativi per l’infanzia.
Tale esigenza può sorgere nel momento in cui i figli si trovino in una delle seguenti condizioni alternative:
– hanno contratto il Covid 19;
– sono in condizione di quarantena per contatto stretto avvenuto ovunque, purché la quarantena sia disposta da provvedimento della Asl;
– in caso di svolgimento di Didattica a Distanza.
BONUS BABY-SITTER 2021: BENEFICIARI
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
BONUS BABY-SITTER 2021: IMPORTO
L’importo del Bonus può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.
BONUS BABY-SITTER 2021: ACQUISTO SERVIZI EDUCATIVI E CENTRI ESTIVI
In alternativa alla erogazione del Bonus attraverso il Libretto famiglia, il beneficiario può essere erogato direttamente al beneficiario a fronte di giustificate spese per centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido erogato dall’Inps.
BONUS BABY-SITTER 2021: QUALE GENITORE?
Il beneficio può essere usufruito da un genitore, a condizione che l’altro non acceda alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto (smart working o congedo parentale), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
In altri termini può essere fruito solo se l’altro genitore:
- non è in smart working;
- non è in congedo parentale;
- non è disoccupato;
- non è in cassa integrazione, cig in deroga, assegno ordinario.
BONUS BABY-SITTER 2021: NON ISCRITTI ALL’INPS
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
BONUS BABY-SITTER 2021: DOMANDA
Con il tweet l’Inps fa sapere che le procedure di adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande si sono conclude e che quindi è possibile fare domanda.
La domanda si fa attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica, utilizzando l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, disponibile seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” à “Tutti i servizi” à“Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” à “Bonus servizi di babysitting”;
- gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
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