La Festa della Liberazione, il 25 aprile, è una festività laica ai sensi della L. 260 del 1949 che quest’anno coincide con la domenica.
Anche i contratti collettivi nazionali di lavoro, riprendendo la legge, la annoverano tra le festività che meritano un trattamento specifico in busta paga.
FESTA DEL 25 APRILE COINCIDENTE CON DOMENICA: COME VIENE PAGATA?
Inoltre, i contratti collettivi, stabiliscono che se la festività nazionale coincide con la domenica, come nel caso della Festa della Liberazione del 25 aprile 2021, ai lavoratori spetta una quota aggiuntiva di retribuzione a titolo di “festività non goduta”.
La giornata viene quindi retribuita, fatta salva diversa previsione contrattuale, per una quota pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente e ad 1/6 per quelli retribuiti settimanalmente. Di fatto come se fosse una giornata in più di lavoro.
Per i lavoratori non retribuiti in misura mensile fissa (cd. paga oraria: esempio operai dell’artigianato), salvo diversa previsione dei contratti collettivi, invece compete una quota di retribuzione che si determina ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario normale settimanale.
Quando invece la giornata festiva ‘è lavorata’, nel senso che il lavoratore presta la propria opera, a questi sarà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro.
FESTA DEL 25 APRILE COINCIDENTE CON DOMENICA: CASSA INTEGRAZIONE
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo in cui il rapporto di lavoro è sospeso e il lavoratore è in cig, cig in deroga, assegno ordinario (FIS, FSBA, Formatemp), la retribuzione prevista per la festività non rientra fra gli elementi di competenza del trattamento di integrazione salariale. Resta quindi a carico dell’azienda e ciò riguarda i lavoratori:
– con riduzione dell’orario di lavoro e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
La retribuzione della giornata di festività è a carico del trattamento di integrazione salariale (INPS, FSBA, Formatemp) invece per i lavoratori:
– con sospensione a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, se la sospensione prosegue da più di due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
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