Importanti novità per i lavoratori della Scuola che rientrano nel cd. personale ATA arrivano con la sentenza 3429/2021 del Consiglio di Stato.
Il giudice amministrativo pur non applicando la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine, ha ritenuto di dover ravvisare l’uso illegittimo del contratto a termine.
Ha quindi parzialmente accolto il ricorso di un lavoratore assunto da un Scuola pubblica con contratto a termine, riconoscendogli il diritto al risarcimento danni come forma di “ristoro” per il danno subito.
Un risarcimento dei danni da commisurare nella misura pari a un’indennità da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale, che – precisa il Consiglio dei Stata non è assoggettabile all’Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, dal momento che non può essere considerata parte dello stipendio.
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