Il Decreto Sostegni bis è il primo provvedimento del periodo emergenza che non proroga il blocco dei licenziamenti, attualmente vigente fino al 30 giugno per industria e costruzioni, proprio per effetto di una norma del primo Decreto Sostegni.
Dunque a partire dal 1° luglio ci sarà un ritorno alla disciplina ordinaria in materia di recesso dal rapporto di lavoro. Parallelamente il Governo con il ‘Sostegni bis’ ha deciso di imprimere una svolta nelle dinamiche occupazionali introducendo il contratto di rioccupazione, presente nella Bozza del Decreto Sostegni bis in attesa di visionare il testo definitivo.
Da una prima lettura il contratto di rioccupazione sembra una forma ibrida di rapporto di lavoro che ricorda in parte il contratto di inserimento della Legge Biagi del 2003, poi superato, e in parte il contratto di apprendistato professionalizzante.
Come quest’ultimo infatti il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato a cui dopo il periodo di inserimento – e qui ritorna il parallelismo col contratto di inserimento – , che dura sei mesi, si applica la disciplina del recesso ex art. 2118 del codice civile, per esercitare il quale il datore non deve dare alcuna motivazione. E’ un licenziamento libero a tutti gli effetti, oggi esistente al termine del periodo di apprendistato per chi non intende confermare in servizio il giovane che ha concluso la formazione.
La particolarità di questo contratto ‘dell’emergenza’ è che durante i primi 6 mesi di inserimento l’azienda gode di uno sgravio contributivo al 100%, che dovrà restituire qualora deciderà di non confermare in servizio il lavoratore.
Dunque il Decreto Sostegni bis se da un lato mette in mano all’azienda uno strumento di ampia flessibilità come il recesso libero dopo 6 mesi, dall’altra controbilancia le posizioni in campo inserendo l’obbligo di allo Stato quanto beneficiato.
La prima valutazione da fare è in realtà una domanda: fino a che punto alle imprese può interessare un contratto con queste condizioni? Che prevede sì la libertà di recesso ma l’obbligo di restituire il decontribuito. Non era più semplice valorizzare il contratto di apprendistato che ha anche una componente formativa importante? E i ridotti contributi non devono essere restituiti in nessun caso?
E poi, dal lato del lavoratore, quali prospettive si offrono ad una persona che è stata licenziata e poi viene riassunta per poi poter essere licenziata dopo 6 mesi?
A questi interrogativi nessuno potrà mai dare una risposta se non il mercato del lavoro nei prossimi mesi.
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