Con l’ordinanza 13186/2021, la Cassazione afferma che, qualora le ritenute fiscali non siano state versate direttamente ai lavoratori, il datore di lavoro non può pretenderne la ripetizione da parte dei dipendenti.
Cassazione: non può essere richiesta la ripetizione delle ritenute fiscali al dipendente che ha ricevuto le somme al netto
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