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Reddito di emergenza 2021, cosa c’è da sapere: domanda e importi. Spunta una novità

Il reddito di emergenza (Rem) è una misura di sostegno economico erogata alle famiglie in grave difficoltà a causa della pandemia da Covid 19. Si tratta di una misura temporanea proprio per aiutare coloro che per colpa della pandemia versano in condizioni difficili.

Reddito di emergenza 2021: durata

Il reddito di emergenza prevede che venga erogato un importo mensile alle famiglie che non possono beneficiare di altri ammortizzatori sociali. Nel 2021 i nuclei familiari hanno potuto richiedere il Rem per i mesi di marzo, aprile e maggio, ma ecco che per loro arriva una buona notizia. Nell’articolo 36 del Decreto Sostegni bis spunta infatti una novità. Si legge che “per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021”. Si tratterebbe quindi di altre quattro mensilità che prevedono un importo da 400 a 840 euro mensili in base alla numerosità del nucleo familiare e alla presenza o meno di persone disabili e/o non autosufficienti.

Di seguito i dettagli su chi può richiedere il rem e come fare per trasmettere la domanda.

Reddito di emergenza 2021: requisiti

Per poter beneficiare di questa misura di sostegno economico è fondamentale essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • il valore del reddito familiare riferito alla mensilità di aprile 2021 deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio Rem;
  • avere la residenza in Italia;
  • il patrimonio immobiliare deve essere inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di altri 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;;
  • l’ISEE in corso di validità non deve superare i 15.000 euro;
  • nel nucleo familiare non devono essere presenti persone che beneficiano o hanno beneficiato di una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, sport e teatro.

Reddito di emergenza 2021: compatibilità e incompatibilità

Se si soddisfano tutti i requisiti sopra elencati bisogna poi ricordare che il Reddito di emergenza è incompatibile con altri sussidi, vale a dire che se il nucleo familiare beneficia già di un aiuto economico molto probabilmente non potrà percepire il Rem. Nello specifico, non possono richiedere il rem:

  • titolari di indennità Covid 19 – ad esempio i bonus 2.400 e 1.600 euro per i lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, ecc.;
  • titolari di prestazioni pensionistiche, ad esclusione dell’assegno di invalidità;
  • titolari di reddito o pensione di cittadinanza;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore all’importo del Rem (quindi lo può percepire anche chi è in cassa integrazione a condizione che l’importo Rem sia più alto dell’indennità cig);
  • titolari di un contratto di lavoro subordinato, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Al contrario, il Rem è compatibile con i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità.

Reddito di emergenza 2021: calcolo rata

Il Rem viene calcolato utilizzando il parametro di scala di equivalenza previsto per il Reddito di cittadinanza. Il valore della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo e viene poi aumentato di 0,4 per ogni altro componente maggiorenne e 0,2 per i minorenni.

L’ammontare dell’agevolazione è determinato moltiplicando il valore base di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, o di 2,1, ovvero 840 euro, nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti disabili gravi o non autosufficienti.

Riportiamo di seguito un esempio di calcolo del rem:

Composizione nucleo familiareScala di equivalenzaImporto Rem
Un adulto1400 euro
Un adulto e un minore1,2480 euro (400×1,2)
Due adulti1,4560 euro (400×1,4)
Due adulti e un minore1,6640 euro (400×1,6)
Due adulti e due minori1,8720 euro (400×1,8)
Tre adulti e due minori2 (invece di 2,2)800 euro (400×2)
Tre adulti e due minori con un disabile grave2,1 (invece di 2,2)840 euro (400×2,1)

Reddito di emergenza 2021: domanda

Il limite ultimo per presentare domanda, inizialmente fissato al 30 aprile 2021 dal decreto Sostegni del 22 marzo 2021 spostato poi al 31 maggio, è stato prorogato al 31 luglio 2021. La domanda, che deve essere trasmessa da uno solo dei componenti del nucleo familiare, può essere presentata attraverso due modalità:

  1. in via telematica sul sito dell’INPS attraverso l’apposito servizio autenticandosi con le proprie credenziali compilando il modello già predisposto dall’istituto;
  2. ricorrendo a CAF e/o patronati.

È importante ricordare che al momento della presentazione della domanda il richiedente deve possedere la DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità. Inoltre, per il momento l’INPS non ha fatto riferimento alla possibilità di percepire il Rem 4 mensilità del decreto Sostegni bis in maniera automatica, tuttavia la situazione sarà più chiara nei prossimi giorni quando, con le nuovi circolari operative INPS offrirà le indicazioni dettagliate su come percepire il reddito di emergenza per queste nuove mensilità.

Reddito di emergenza 2021: quando viene pagato?

Il reddito di emergenza prevede che venga erogato a ciascun nucleo familiare un assegno mensile che va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro a seconda dei componenti del nucleo. Basandoci sugli importi erogati in precedenza, possiamo sostenere che anche per le nuove mensilità la somma venga versata dopo circa un mese dall’accoglimento della domanda, secondo il calendario dei pagamenti dell’INPS e l’accredito avviene tra i giorni 15-20 di ogni mese.

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