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Cassa integrazione novità dal 1° luglio: stop alla causale ‘Covid’ e al pagamento diretto

Stop alla Cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19. Questa è la principale novità che interverrà dal 1° luglio per le aziende di tutti i settori industriali e per le aziende dell’edilizia (industriali e artigiane) che, se vorranno continuare ad accedere agli ammortizzatori sociali dovranno far riferimento a quelli ordinari ma, vista la crisi, questi saranno gratis.

In base a quanto previsto dal decreto Sostegni bis, infatti, il ricorso alla Cig ordinaria o alla Cig straordinaria sarà ammesso l’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 e a condizione che non vengano effettuati licenziamenti individuali e collettivi. Il contributo addizionale è quella ‘tassa’ aggiuntiva rispetto alla contribuzione ordinaria, che l’impresa paga per i periodo in cui utilizza la cig.

Parallelamente, come detto, per il periodo che intercorre tra la data della richiesta di integrazione e fino al termine della stessa, è vietato il ricorso ai licenziamenti individuali per motivi economici che le procedure collettive di riduzione di personale. Restano, comunque, possibili i recessi in questi casi:

  • Cambi di appalto, quando l’impresa subentrante è obbligata ad assumere tutto il personale in forza, sulla base di una norma di legge, di contratto o di clausola inserita nel contratto di appalto;
  • Cessazione definitiva dell’attività di impresa, oppure cessazione definitiva conseguente alla messa in liquidazione senza continuazione, neanche parziale dell’attività, senza che si configuri una cessione di beni da considerare come trasferimento o cessione di azienda: il tal caso, i lavoratori sono garantiti dall’art. 2112 c.c.;
  • Fallimento, senza continuazione, neanche parziale, dell’attività;
  • Accordi collettivi finalizzati a risoluzioni consensuali del personale al quale viene riconosciuta, in via eccezionale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, la NASPI.

Cig ordinaria: anticipazione pagamento

Per gli ammortizzatori Covid-19, visto anche le forti difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese nella fase pandemica, si è assistito a forme diverse per il pagamento delle integrazioni salariali, con una certa prevalenza per il pagamento diretto.

La regole generale della legge sugli ammortizzatori sociali è invece rappresentato dal pagamento da parte del datore di lavoro delle integrazioni salariali, che dunque anticipa gli importi ai dipendenti salvo conguaglio con Inps.

Tuttavia può accadere che l’azienda dichiari di non essere in grado di anticipare il trattamento di integrazione salariale ordinaria. In questo caso, a seguito di accertamenti, l’Inps pagherà direttamente i lavoratori, ivi compresi gli assegni familiari, se spettanti.

L’autorizzazione al pagamento diretto, invece, spetta al Ministero del Lavoro in caso di integrazione salariale straordinaria che, se del caso, chiederà solleciti accertamenti al servizio ispettivo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro: essa, di regola, viene stabilita nello stesso provvedimento di concessione ma è, ovviamente, soggetta a revoca nel caso in cui gli organi di vigilanza accertino il venir meno delle difficoltà economiche.

Cig ordinaria: causali

Il ritorno agli ammortizzatori sociali ‘ordinari’ porta con sé lo stop alla cassa integrazione Covid e fa rivivere le specifiche causali sia per la CIGO che per la CIGS.

Per la Cig avremo situazioni aziendali dovute ad eventi di natura transitoria e non imputabili all’impresa od ai lavoratori, incluse le intemperie stagionali, e situazioni temporanee di mercato, come la crisi che non deve dipendere da mancanze strutturali dell’impresa.

Per le causali da Cigs abbiamo invece riorganizzazione aziendale; crisi aziendalecontratti di solidarietà difensivi.

Cig ordinaria: procedura e accordo sindacale

Anche la procedura sindacale cambia nel passare alla Cig ordinaria, viene abbandonata la procedura light della legislazione ‘Covid’ e si torna alla procedura di informazione e consultazione sindacale in cui il datore di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare, in via preventiva, alla RSA o alla RSU o, in mancanza, alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause, l’entità, la durata precedibile ed il numero dei lavoratori interessati.

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