Dopo silenzi e solleciti arriva finalmente l’ufficialità dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e Finanze. I pagamenti automatici del fondo perduto attesi dal 16 giugno sono partiti.
“Sono stati disposti – si legge nel comunicato stampa giunto poco fa nella nostra Redazione – i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis (art. 1 del Dl n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021)”.
”Si tratta, in particolare, di 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro – che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni”, continua l’Agenzia ricordando che in alternativa ai bonifici i contribuenti potevano optare per il credito di imposta “circa 38mila crediti d’imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione”.
Il nuovo contributo, sostanzialmente la replica dell’importo già ricevuto tra aprile e maggio (fino agli scorsi giorni) dai beneficiari, viene corrisposto “con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, – continua il comunicato – se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021”.
Non riceverà il contributo chi nel frattempo ha chiuso la partita Iva. “Il nuovo contributo automatico – conclude l’AdE – spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito”.
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