Con la riapertura delle attività dopo le chiusure dettate dalla pandemia Covid 19 riprendono anche le assunzioni con i contratti di lavoro stagionale, molto in voga in settori quali il turismo, l’agricoltura e la ristorazione. Sono infatti da considerarsi attività stagionali:
- le attività individuate dai contratti collettivi;
- le attività elencate dal Dpr 1525/1963 in attesa di essere aggiornate da un decreto del ministero del lavoro non ancora emanato.
Si tratta a tutti gli effetti di un contratto a tempo determinato, regolato attualmente dal d.lgs. 81/2015, che però presenta delle caratteristiche peculiari uniche per questa tipologia contrattuale. Vediamole insieme.
Contratto lavoro stagionale: durata e deroghe
Per questo tipo di contratto non deve essere applicato il limite della durata massima complessiva, pari a 24 mesi, valido per i rapporti a tempo determinato. Si tratta di una deroga al tetto legale di 24 mesi, oltre la quale sono previste anche le seguenti esenzioni:
- non si applicano le limitazioni relative all’obbligo di causale e al numero massimo di proroghe del contratto;
- non si applica il cosiddetto stop and go o periodo cuscinetto, ovvero la pausa di 10 o 20 giorni che intercorre tra un contratto e l’altro in caso di rinnovo, come avviene nell’ordinario contratto a termine;
- non si applica il limite quantitativo riguardante il numero massimo dei lavoratori a termine che possono essere assunti, che corrisponde al 20% (elevato dalla contrattazione collettiva) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Contratto lavoro stagionale: diritto di precedenza
I lavoratori stagionali godono del diritto di precedenza su nuove assunzioni a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro per la stessa attività stagionale. Tale diritto può essere esercitato a condizione che il dipendente abbia lavorato nello stesso posto per minimo tre mesi e che abbia manifestato per iscritto la propria volontà di godere di questo diritto. Allo stesso modo, il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Contratto lavoro stagionale: alternative
Il contratto di lavoro stagionale non è l’unica forma che un datore di lavoro ha per assumere dipendenti a tempo determinato. Esistono infatti delle alternative a questa tipologia contrattuale che possono aiutare le aziende a coprire necessità lavorative di carattere saltuario e discontinuo. Si può ricorrere a rapporti di lavoro:
- a tempo parziale;
- a chiamata;
- occasionali.
Tre alternative rispetto alle quali è importante che si presentino le esigenze aziendale necessarie e le caratteristiche soggettive giuste, infatti – ad esempio – per assumere ‘a chiamata’ il lavoratore non deve avere più di 24 anni, per il part-time deve esserci la non esigenza di una prestazione full-time e via discorrendo.
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