È arrivato il 24 giugno il messaggio n.2406 dell’INPS, a cui è seguita poi la circolare n. 90 del 26 giugno, riguardo il reddito di emergenza, una misura temporanea volta ad offrire un aiuto economico alle famiglie che versano in condizioni gravi a causa della crisi provocata dalla pandemia Covid-19.
Il messaggio descrive nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sul reddito di emergenza, a partire dai beneficiari per poi proseguire con la domanda e con le indennità compatibili ed incompatibili con questa misura. Vediamo di cosa si tratta.
Il reddito di emergenza o rem è una misura di sostegno economico istituita per la prima volta con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio) che prevede l’erogazione di un importo mensile – che varia da 400 a 840 euro in base alla numerosità familiare– alle famiglie in gravi difficoltà che non possono beneficiare di altri ammortizzatori sociali. Secondo quanto previsto dal decreto sostegni bis, per il 2021 sono riconosciute, oltre alle mensilità di marzo, aprile e maggio, anche altre quattro quote di reddito di emergenza che fanno riferimento ai mesi da giugno a settembre compresi.
Il reddito di emergenza spetta non al singolo richiedente bensì all’intero nucleo familiare che rispetti tutti i seguenti requisiti:
Nel messaggio INPS viene specificato chiaramente che la domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio fino a tutto il mese, vale a dire fino al 31 luglio 2021 attraverso i seguenti canali:
Sembrerebbe dunque che anche per le quattro mensilità aggiuntive si debba fare richiesta, e che queste non vengano emesse in forma automatica a chi ha già percepito le indennità di marzo, aprile e maggio. Ricordiamo inoltre che al momento della presentazione della domanda il richiedente deve possedere la DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità.
Il decreto sostegni ha previsto un incremento degli importi per coloro che nella DSU dichiarano di risiedere in affitto. Riportiamo di seguito due tabelle esemplificative di calcolo della soglia di valore massimo di rem percepibile dai nuclei familiari che rispettivamente non hanno e hanno dichiarato di vivere in locazione.
Esempio 1: si descrive il caso di nuclei che non abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in un’abitazione in locazione.
| Composizione del nucleo | Scala di equivalenza | Soglia del reddito familiare |
| Un adulto | 1 | 400 euro |
| Un adulto e un minorenne | 1.2 | 480 euro |
| Due adulti | 1.4 | 560 euro |
| Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
| Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
| Tre adulti e due minorenni | 2* | 800 euro |
| Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave | 2.1** | 840 euro |
Esempio 2: si descrive il caso di nuclei che abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione.
| Composizione del nucleo | Scala di equivalenza | Soglia del reddito familiare |
| Un adulto | 1 | 700 euro |
| Un adulto e un minorenne | 1.2 | 780 euro |
| Due adulti | 1.4 | 860 euro |
| Due adulti e un minorenne | 1.6 | 940 euro |
| Due adulti e due minorenni | 1.8 | 1.020 euro |
| Tre adulti e due minorenni | 2* | 1.100 euro |
| Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave | 2.1** | 1.140 euro |
Finora, e stando alle indicazioni dell’Inps, il reddito di emergenza è stato pagato ai beneficiari con le modalità scelte direttamente da loro a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è fatto damanda.
Non possono richiedere il reddito di emergenza poiché incompatibile:
Al contrario, il Rem è compatibile con i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità.
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