È arrivato il 24 giugno il messaggio n.2406 dell’INPS, a cui è seguita poi la circolare n. 90 del 26 giugno, riguardo il reddito di emergenza, una misura temporanea volta ad offrire un aiuto economico alle famiglie che versano in condizioni gravi a causa della crisi provocata dalla pandemia Covid-19.
Il messaggio descrive nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sul reddito di emergenza, a partire dai beneficiari per poi proseguire con la domanda e con le indennità compatibili ed incompatibili con questa misura. Vediamo di cosa si tratta.
Reddito di emergenza: cos’è
Il reddito di emergenza o rem è una misura di sostegno economico istituita per la prima volta con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio) che prevede l’erogazione di un importo mensile – che varia da 400 a 840 euro in base alla numerosità familiare– alle famiglie in gravi difficoltà che non possono beneficiare di altri ammortizzatori sociali. Secondo quanto previsto dal decreto sostegni bis, per il 2021 sono riconosciute, oltre alle mensilità di marzo, aprile e maggio, anche altre quattro quote di reddito di emergenza che fanno riferimento ai mesi da giugno a settembre compresi.
Reddito di emergenza: beneficiari
Il reddito di emergenza spetta non al singolo richiedente bensì all’intero nucleo familiare che rispetti tutti i seguenti requisiti:
- avere la residenza in Italia al momento della domanda, verificata per il solo richiedente del beneficio;
- il valore del reddito familiare riferito alla mensilità di aprile 2021 deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio Rem;
- il patrimonio mobiliare familiare deve essere inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di altri 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- l’ISEE in corso di validità non deve superare i 15.000 euro;
- nel nucleo familiare non devono essere presenti persone che beneficiano o hanno beneficiato di una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, sport e teatro.
Reddito di emergenza: domanda
Nel messaggio INPS viene specificato chiaramente che la domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio fino a tutto il mese, vale a dire fino al 31 luglio 2021 attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli istituti di patronato.
Sembrerebbe dunque che anche per le quattro mensilità aggiuntive si debba fare richiesta, e che queste non vengano emesse in forma automatica a chi ha già percepito le indennità di marzo, aprile e maggio. Ricordiamo inoltre che al momento della presentazione della domanda il richiedente deve possedere la DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità.
Reddito di emergenza: importi
Il decreto sostegni ha previsto un incremento degli importi per coloro che nella DSU dichiarano di risiedere in affitto. Riportiamo di seguito due tabelle esemplificative di calcolo della soglia di valore massimo di rem percepibile dai nuclei familiari che rispettivamente non hanno e hanno dichiarato di vivere in locazione.
Esempio 1: si descrive il caso di nuclei che non abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in un’abitazione in locazione.
| Composizione del nucleo | Scala di equivalenza | Soglia del reddito familiare |
| Un adulto | 1 | 400 euro |
| Un adulto e un minorenne | 1.2 | 480 euro |
| Due adulti | 1.4 | 560 euro |
| Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
| Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
| Tre adulti e due minorenni | 2* | 800 euro |
| Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave | 2.1** | 840 euro |
Esempio 2: si descrive il caso di nuclei che abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione.
| Composizione del nucleo | Scala di equivalenza | Soglia del reddito familiare |
| Un adulto | 1 | 700 euro |
| Un adulto e un minorenne | 1.2 | 780 euro |
| Due adulti | 1.4 | 860 euro |
| Due adulti e un minorenne | 1.6 | 940 euro |
| Due adulti e due minorenni | 1.8 | 1.020 euro |
| Tre adulti e due minorenni | 2* | 1.100 euro |
| Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave | 2.1** | 1.140 euro |
Reddito di emergenza: pagamenti
Finora, e stando alle indicazioni dell’Inps, il reddito di emergenza è stato pagato ai beneficiari con le modalità scelte direttamente da loro a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è fatto damanda.
Reddito di emergenza: incompatibilità e compatibilità
Non possono richiedere il reddito di emergenza poiché incompatibile:
- beneficiari di bonus stagionali, turismo, lavoratori dello spettacolo e collaboratori sportivi;
- beneficiari di bonus per i lavoratori del settore agricolo e pescatori;
- titolari di prestazioni pensionistiche, ad esclusione dell’assegno di invalidità;
- percettori di reddito o pensione di cittadinanza;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore all’importo del Rem (quindi lo può percepire anche chi è in cassa integrazione a condizione che l’importo Rem sia più alto dell’indennità cig);
- titolari di un contratto di lavoro subordinato, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Al contrario, il Rem è compatibile con i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità.
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