Nessun importo minimo garantito con la domanda di contributo a fondo a fondo perduto ’alternativo’ (o ‘stagionale’) che dal 5 luglio scorso partite Iva, imprese e professionisti possono inviare all’Agenzia delle Entrate (clicca qui).
Il Decreto Sostegni bis infatti con la seconda tornata di ristori – la prima è stata il contributo automatico ai percettori del fondo perduto ex Decreto Sostegni 1 – non stabilisce l’importo minimo di 1.000 euro per le partite Iva e 2.000 euro per le società come invece prevedeva il Decreto Sostegni 1, ‘paracadute’ a cui i beneficiari potevano comunque accedere.
Né è previsto nulla per la start up, in particolare continuano a rimanere esclude le partite Iva attivate nel corso del 2019 che nel corso dei primi mesi di vita hanno avuto vuoti di fatturazione. Queste, dall’inizio dei provvedimenti di ristoro, non hanno ricevuto nulla.
A ritornare sull’argomento è il quotidiano Il Sole 24 Ore in edicola oggi che scrive:
“Nessun contributo minimo viene garantito: né per chi, con questo calcolo riceverebbe importi particolarmente esigui, né per chi avendo aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019, potrebbe non rientrare in questo meccanismo a causa delle difficoltà incontrate nella fase di start up aziendale. Di conseguenza nessun contributo alternativo compete ai soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2021. E in particolar modo nulla è previsto, in senso assoluto, per coloro che hanno aperto dopo il 23 marzo 2021, i quali – proprio perchè titolari di una partita Iva successiva alla data di entrata in vigore del Sostegni 1 (Dl 41/2021) – non hanno potuto beneficiare del contributo ‘minimo garantito’ previsto da quel decreto”.
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