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Spettacolo, cosa cambia col Sostegni bis dal 1° luglio: sanzione di 10mila euro se non si rispetta quest’obbligo

Novità importanti sono state introdotte nel decreto Sostegni bis in seguito al suo esame da parte della Camera dei deputati a favore dei settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia. È così che anche il mondo dello spettacolo è interessato da importanti misure innovative, di cui se ne parla all’art.6, comma 17 del decreto.

Nello specifico si tratta di una misura che prevede una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro e l’impossibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali per un anno per tutte quelle imprese dello spettacolo che dal 1°luglio 2021 non rilasciano ai lavoratori dipendenti e autonomi al termine del loro rapporto una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, oppure che ne producono una non veritiera.

Obbligo certificazione: per chi

L’obbligo di rilasciare questa certificazione è indirizzato ai datori di lavoro e i committenti che operano nel mondo dello spettacolo e che versano la contribuzione al fondo ex Enpals confluito nell’Inps. Questa regola infatti è riferita ai lavoratori vecchi iscritti al fondo ex Enpals che svolgono una delle attività elencate ai punti da 1 a 14, dell’articolo 3, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 708/1947, nello specifico:

  1. artisti lirici;
  2. attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
  3. attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
  5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  6. direttori di scena e doppiaggio;
  7. direttori d’orchestra e sostituti;
  8. concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
  9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  10. amministratori di formazioni artistiche;
  11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  14. truccatori e parrucchieri.

Come già sottolineato, l’obbligo per le aziende si estende ai loro lavoratori sia autonomi che dipendenti. Essendo che per quest’ultimi la norma non specifica la tipologia di rapporto si può desumere che vale sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato.  

Obbligo certificazione: da quando

Secondo quanto stabilisce l’art.66 comma 18 del decreto sostegni bis la data per l’entrata in vigore di questo provvedimento risale al 1° luglio 2021. Di conseguenza, le aziende dello spettacolo che non hanno rilasciato nessuna certificazione retributiva per i dipendenti che hanno cessato il loro rapporto, dal 1° luglio sono passibili di sanzione fino a 10.000 euro. Non solo, oltre a questa sanzione amministrativa, è prevista la perdita per un anno di benefici, agevolazioni e contributi.

Tuttavia non è stato specificato il termine preciso per il rilascio della dichiarazione, si parla di farlo al termine della prestazione lavorativa che secondo l’articolo 3, comma 9, della legge 335/1995 è cinque anni per la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

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