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Contributo a fondo perduto stagionale, Agenzia delle Entrate: ecco come ottenere il bonus senza accredito

Con la risoluzione n. 48/E del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6946 per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto stagionale previsto dal Decreto Sostegni bis, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione e non l’accredito diretto sul conto corrente.

Sempre con la stessa risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha istituito anche tre codici tributo per consentire la restituzione spontanea – tramite modello F24 ELIDE, ovvero “F24 – Versamenti con elementi identificativi – del contributo a fondo perduto non spettante che è stato erogato tramite accredito su conto corrente o utilizzo in compensazione.

Si ricorda che il Decreto Sostegni bis – viste le difficoltà causate dalla situazione emergenziale dovuta dal Covid-19 – prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di tutti i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato – dunque soggetti non residenti in Italia ma che vi operano tramite una stabile organizzazione – che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Contributo a fondo perduto: compensazione del credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate può erogare al contribuente il contributo spettante mediante due modalità:

  • mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato – o cointestato – al beneficiario
  • mediante il riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite il modello F24

Si ricorda che la scelta del contribuente circa la modalità di erogazione è irrevocabile, e riguarda la totalità del contributo spettante.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto come modalità di erogazione l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia dell’Entrate ha istituito tale codice tributo:

– 6946 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021.

Nel momento in cui il contribuente compila il modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è deve essere riempito con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 non viene riconosciuto.

Contributo a fondo perduto: restituzione somma non spettante

L’Agenzia delle Entrate – inoltre – ha istituito tre codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, che è stato erogato tramite accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, attraverso il modello F24 ELIDE:

– 8131 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021;
– 8132 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021;
– 8133 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021.

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