Decreto 20 luglio 2021, n. 103
Attraverso l’art. 4 del decreto 20 luglio 2021, n. 103 il legislatore è tornato sulla norma riguardante le imprese in stato di crisi e nello specifico per quanto riguarda il tema del pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro, nonché del contributo per il finanziamento della NaSpi.
Nello specifico:
Per gli anni 2020, 2021 e 2022 le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’art. 44 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, negli anni 2019, 2020 e 2021, previa autorizzazione dell’Inps a seguito di specifica richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro.
Sono inoltre esonerate dal pagamento previsto per il finanziamento della NaSpi dell’art. 2 comma 31, Legge 28 giugno 2012 n. 92.
p. Fiom-Cgil nazionale
Michele De Palma – Mirco Rota
Roma, 29 luglio 2021
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Fonte: fiom-cgil.it