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Lavoratore senza vaccino? Sì alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione: lo dice il Tribunale

Il lavoratore che si rifiuta di vaccinarsi dal Covid può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. Lo ha stabilito con un’ordinanza il tribunale di Modena. 

Le motivazioni del giudice fanno leva sul ruolo del datore di lavoro di responsabile della sicurezza di tutti i suoi collaboratore:

il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.

Il tribunale cita nella sentenza anche la direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incluso nell’elenco degli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro anche il Covid. Da qui il dovere che incombe sul datore di tutelare il personale anche dal rischio coronavirus, contro il quale – scrive il giudice emiliano – la mascherina non basta come misura di protezione.

Nell’ordinanza viene precisato che il rifiuto del vaccino anti-Covid non può comportare in sé per sé sanzioni disciplinari, ma può costituire la base per qualunque valutazione oggettiva circa l’idoneità alla mansione del dipendente sulla base della quale vengono poi possono essere prese delle decisioni. Questo può valere certamente per coloro che lavorano a contatto con la clientela oppure in spazi chiusi a contatto con altri colleghi: in tal caso la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione. 

A presentare il ricorso al Tribunale di Modena erano state due fisioterapiste di una RSA assunte da una cooperativa che le aveva sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi. La sospensione era avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, che quindi non avendo efficacia retroattiva non poteva applicarsi in questo caso.

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