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Vaccino anti-Covid, il rifiuto è sanzionabile anche per i lavoratori non obbligati: ancora un Tribunale

L’ennensima pronuncia di Tribunale sull’obbligo vaccinale dei lavoratori e le sue conseguenze sul piano sanzionatorio affronta, a quanto pare per la prima volta, il caso di un lavoratore che rientra in un settore produttivo nel quale non sussiste l’obbligo vaccinale. In altre parole non si tratta di personale sanitario, delle forze dell’ordine, ecc.

A pronunciarsi questa volta è il Tribunale di Roma con l‘ordinanza del 28 luglio 2021 riportata da Il Sole 24 Ore in edicola oggi che mette in risalto come i provvedimenti disciplinari della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione siano legittimi in questo caso, perchè “la sospensione non è una misura disciplinare disposta a fronte del rifiuto della lavoratrice alla vaccinazione. Si tratta, invece, di un provvedimento cui il datore è tenuto a salvaguardia della salute della stessa dipendente e degli ospiti del villaggio, secondo quanto previsto dall’articolo 2087 del Codice civile”.

Il ‘primo giudizio’, secondo quanto si apprende, dipende dal medico aziendale. “Se il medico competente – si legge – avvisa il datore di lavoro che la dipendente «non può essere in contatto con i residenti del villaggio» (non meglio specificato, ndr), per il rifiuto di sottoporsi al vaccino, la sospensione, nella verificata assenza di altre mansioni disponibili, è una misura necessaria”.

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia romana è che viene messo in risalto l’obbligo per il lavoratore di collaborare alla sicurezza dei luoghi di lavoro. “Sul lavoratore – scrive il quotidiano economico – , in base all’articolo 20 del Dlgs 81/2008, incombe l’obbligo di salvaguardare la propria salute e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, cooperando con il datore per l’adempimento delle misure dirette a garantire la protezione collettiva e individuale”.

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