Quest’anno il giorno di Ferragosto, dalla legge e dai contratti collettivi indicato come la ‘Festa dell’Assunzione’, costituisce una festività cadente di domenica.
In premessa occorre ricordare che la legge 260/1949 (modificata dalla legge 90/1954), prevede che «qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera».
In altri termini se la festività non coincide con la domenica il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo in più, il giorno della festività. Come accade anche per le festività del 2 giugno, 25 aprile e 1° maggio.
Sulla base di questa norma la festività cadente di domenica viene retribuita in aggiunta alla normale retribuzione – di fatto un giorno di paga in più per il lavoratore – e ciò vale:
Coloro che invece il giorno di lavoro sono chiamati a prestare servizio hanno diritto alla maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno della festività, previsto dai contratti collettivi.
Per i lavoratori che godono del trattamento di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS/FSBA, straordinaria o in deroga, il cui orario di lavoro è nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, nel caso di festività coincidente con la domenica non si applica alcuna riduzione in busta paga.
Questo perchè le ore dal lunedì al venerdì sono quelle di lavoro, ovvero quelle contrattualmente destinate alla prestazione lavorativa, e la cassa integrazione non riguarda la festività che coincide con la domenica. Quindi nel caso di Ferragosto che cade di domenica il lavoratore in cassa integrazione ha diritto a una giornata retribuita in più, a carico del datore di lavoro e non a carico di Inps o fondi.
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