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Bonus 1.600 euro, ne ho diritto anche se lavoro? Ecco cosa dice il Decreto Sostegni bis e INPS

Il Decreto Sostegni bis ha previsto un Bonus di 1.600 euro erogata dall’Inps alle seguenti tipologie di lavoratori: 

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali (o in somministrazione) appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Il termine ultimo per presentare la domanda per ottenere l’indennità onnicomprensiva è il 30 settembre.

Fermo restando tutti i requisiti per accedere all’indennità (che abbiamo elencato qui), molti lavoratori si stanno interrogando se nel frattempo possono instaurare un rapporto di lavoro ma allo stesso tempo poter percepire il Bonus. Oppure, se hanno già avviato un rapporto di lavoro, se possono fare domanda per ottenere il Bonus.

Vediamo sul punto cosa dice il Decreto Sostegni bis e l’Inps.

Per i lavoratori dipendenti stagionali (o in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti termali il decreto prevede che non devono essere titolari di pensione né rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 27 maggio (così prevede la circolare Inps n. 90 del 29.6.2021). 
Lo stesso vale per:
- i lavoratori a tempo determinato del turismo o del settore termale;
- i lavoratori dello spettacolo, sia con reddito non superiore a 35 mila euro, sia reddito non superiore a 75 mila euro.

Ragion per cui si può concludere che se questi lavoratori (stagionali e somministrazione del turismo, nonché spettacolo) hanno stipulato un rapporto di lavoro oppure hanno fatto domanda della NASpI successivamente, potrebbero avere comunque diritto al Bonus 1.600 euro.

E poi c’è la questione delle altre categorie di lavoratori, quelli del comma 3 dell’articolo 42 del decreto Sostegni bis:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio.

Per questi lavoratori (“i soggetti di cui al comma 3“, dice la norma) vale un’altra regola: ”alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con  esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi  dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione“.    

Per questi lavoratori quindi il requisito del “non avere” un rapporto di lavoro subordinato in corso deve essere presente non alla data dell’entrata in vigore del Decreto (26 maggio) ma nel momento in cui si presenta la domanda. Pertanto i lavoratori potranno ‘maturare’ questo requisito anche successivamente e comunque entro il 30 settembre. 
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