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Green pass lavoratori: decreti lacunosi ma datori possono imporre obbligo in questi settori

Con i recenti provvedimenti normativi che hanno introdotto l’obbligo di Green pass allo stato sono 3,4 milioni i lavoratori obbligati al vaccino anti-Covid o comunque ad avere il certificato verde (ottenibile anche con tampone negativo nelle 48 precedenti e guarigione da Covid).

Il Sole 24 Ore in un articolo di approfondimento apparso su Quotidiano Lavoro ha messo in evidenza che resta ‘scoperta’ dall’obbligo una vasta platea di lavoratori esclusi da ogni obbligo e che si trovano “in una sorta di limbo normativo”.

Una situazione anomala, secondo gli esperti del quotidiano economico, perchè mentre con il Dl 105/2021 è stato previsto l’obbligo del green pass, dal 6 agosto, per accedere a ristoranti al chiuso, musei, palestre, piscine, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sale gioco, concorsi pubblici, dunque per i clienti, la norma non specifica “in maniera chiara, però, se coloro che ci lavorano debbano ugualmente essere muniti del green pass per svolgere la loro attività. Una situazione singolare, se si considera il vincolo per chi mangia nel ristorante ma il mancato obbligo per chi ci lavora diverse ore al giorno”.

La stessa situazione si ripresenta sul fronte dei trasporti: nessun obbligo è stato disposto per i lavoratori, ma solo per l’utenza. Diversa è invece la situazione della scuola dove l’obbligo è stato disposto per docenti e Ata. I lavoratori che vanno in ufficio in treno, quindi, saranno tenuti ad avere il green pass, ma solo in quanto passeggeri.

“Il fatto che non ci sia un obbligo esplicito (ndr: per bar, ristoranti, cinema trasporti, ecc.), però, non impedisce al datore di lavoro di rinunciare alla prestazione dei lavoratori senza green pass o senza vaccino. Il Tribunale di Roma, ad esempio, il 28 luglio, ha ritenuto legittima la sospensione dall’attività e dalla retribuzione di una lavoratrice no vax impiegata in un villaggio. Il datore, secondo il giudice, ha semplicemente rispettato l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, come prescritto dall’articolo 2087 del Codice civile“.

Insomma quel che non entra dalla ‘porta’, obbligo stabilito per decreto, può rientrare dalla finestra: il datore di lavoro può stabilire l’obbligo sulla base delle norme generali sul diritto del lavoro e della sicurezza.

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