È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 il decreto legge 118/2021 contenente misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale.
Le imprese in difficoltà avranno a disposizione un ulteriore strumento per il loro risanamento, strumento del tutto volontario, dove tra i diversi aspetti è previsto l’affrancamento di un esperto.
Con un ruolo terzo ed indipendente, oltre ad essere dotato di specifiche competenze, viene affidato all’esperto il compito di agevolare le trattative con i creditori con l’obbiettivo di risanare l’impresa.
La norma prevede per le imprese con più di quindici dipendenti, in presenza del percorso di composizione negoziata della crisi di impresa, – come ad esempio nei casi di concordato – l’obbligo di avviare una consultazione sindacale qualora siano assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto concerne l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.
La norma si è resa necessaria per evitare tra le parti un atteggiamento di tipo ricattatorio, nelle fasi che precedono l’esecuzione dei piani di risanamento aziendale.
Come ad esempio, quando il piano industriale, già oggetto di attestazione e approvato dai diversi creditori, viene solamente presentato alle organizzazioni sindacali.
Procedura di informazione e consultazione
Se non previsto dalla legge o dai contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima dell’adozione delle misure di risanamento aziendale, informa con comunicazione scritta, anche per posta elettronica.
I soggetti sindacali interessati sono quelli previsti all’art. 47 comma 1 legge 428/1990.
Le Organizzazioni sindacali entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono richiedere un incontro.
La consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dalla richiesta di incontro e si intende esaurita, salvo accordo tra le parti, entro dieci giorni dal suo inizio.
La consultazione si svolge con la presenza dell’esperto.
Durante la consultazione dovranno essere date una serie di informazioni a partire dai documenti prodotti con l’istanza di nomina dell’esperto come la situazione patrimoniale e finanziaria della società, il piano finanziario che intende adottare, l’elenco dei creditori e le pendenze dei ricorsi sia tributari che contributivi oltre alle informazioni presenti nella centrale rischi della Banca d’Italia.
La Consultazione prevede la redazione di un sintetico verbale ma solo ai fini della determinazione del compenso dell’esperto.
Il mancato o l’inesatto esperimento della procedura costituisce attività antisindacale sanzionabile con il procedimento ex. art 28 dello statuto dei lavoratori.
Retribuzioni arretrare e autorizzazione del Tribunale
Ulteriori tutele per i lavoratori, discendono dalla possibilità, per l’imprenditore che abbia depositato un concordato, di richiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare le retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso.
Viene così risolto un grave problema procedurale che – in presenza di interpretazioni incostanti dei tribunali in tal senso – vietava nei concordati in continuità il pagamento di debiti pregressi nei confronti dei dipendenti.
Si potrà quindi procedere ad effettuare i relativi pagamenti, purché si tratti di dipendenti che siano addetti a un’attività di cui sia prevista la continuazione, e dunque alla condizione che sia possibile identificare da parte dell’imprenditore chi proseguirà il lavoro e chi invece cesserà l’attività, fermo restando che non sarà quindi possibile eseguire questi pagamenti per concordati liquidatori (a meno di continuità indiretta).
I requisiti dell’esperto:
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Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile che stabilisce le cause d’ineleggibilità e di decadenza;
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Non essere legato all’impresa o di altre parti i interessate al risanamento;
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Non deve aver prestato negli ultimi cinque anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore ne’ essere stato membro degli organi di amministrazione o di controllo dell’impresa ne’ aver posseduto partecipazioni della stessa, (questo vale anche per i soggetti con. I quali si è unito ad una eventuale associazione professionale).
Come opera l’esperto:
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Opera in modo professionale, riservato ed imparziale oltre che indipendente.
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Può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili e necessarie, avvalendosi anche di soggetti con competenza rispetto al settore in cui opera l’imprenditore e di un revisore legale.
Doveri dell’imprenditore:
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Rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati, in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
Doveri delle parti coinvolte:
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Collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto nel rispetto dell’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziativa da lui assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.
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Devono dare riscontro alle proposte e elle richieste che ricevono durante la trattativa con risposta tempestiva e motivata.
Fiom-Cgil nazionale
Michele De Palma – Mirco Rota
Roma, 10 settembre 2021
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Fonte: fiom-cgil.it