Il lavoratore senza Green pass non può chiedere di fare smart working, il lavoro della pubblica amministrazione dal 15 ottobre deve essere svolto in presenza. E’ quanto prevede la bozza delle Linee guida per la gestione dei rapporti di lavoro nella PA, firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.
Le linee guida hanno lo scopo di attuare il decreto legge 127, che dispone l’obbligo di possedere il Green pass per tutti coloro che lavoro nel comparto pubblico (ma anche nel privato) dal 15 ottobre 2021.
Nel testo, secondo quanto anticipa Il Sole 24 Ore, si ribadisce che il non possesso del Green pass comporta il divieto di accesso agli uffici e che i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati così come prevede il decreto e inoltre si aggiunge che “per ciascun giorno di mancato servizio non avranno diritto non solo alla retribuzione ma neanche al contributo previdenziale, oltre a perdere l’anzianità di servizio”.
Nelle linee guida si legge:
«in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata».
Inoltre «i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio».
Dunque secondo quanto si apprende i giorni nei quali il lavoratore è assente dal luogo di lavoro perchè non è in possesso del Green pass, che sono considerati assenza ingiustificata dalla legge, non si computano ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, che come noto è utile all’applicazione di vari istituti contrattuali tra cui gli scatti di anzianità.
Lavoratori senza Green pass, stop alla maturazione degli scatti
E’ consentito al Governo stabilire una tale esclusione – dall’evidente intento ‘sanzionatorio’ – , sapendo che gli scatti di anzianità, che secondo la Corte di Cassazione rientrano nella definizione di giusta retribuzione che trova tutela nell’art. 36 Costituzione, vanno a compensare il miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione lavorativa?
Rispondere a questa domanda non è affatto semplice e richiederebbe un’analisi più approfondita. Tuttavia va messo in evidenza che i giudici in passato hanno più volte bocciato le norme che hanno escluso la maturazione degli scatti perchè considerate discriminatorie in questi casi:
- nel periodo in cui un lavoratore ricopre cariche sindacali;
- per i lavoratori che hanno meno di una determinata età, es. 21 anni;
- nel periodo in cui il lavoratore è in cassa integrazione;
- nel periodo in cui il lavoratore è assunto con contratto di apprendistato o formazione lavoro (abrogato oramai da anni).
Situazioni diverse? Probabilmente sì, a cominciare dal fatto che in nessuna di queste circostanze il lavoratore era assente ingiustificato. Lo è invece se non possiede il Green pass.
Resta quindi da capire se un lavoratore senza Green pass può essere penalizzato, fino al punto da subire un restringimento relativamente ai diritti futuri connessi alla retribuzione (diritto a maturare lo scatto di anzianità), quando invece la norma del Decreto dispone solo con riguardo agli elementi presenti della retribuzione. La norma infatti dice ”non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Dunque al di là degli interrogativi sul fatto che la norma sia discriminatoria o meno, occorrerà domandarsi se i ministeri sia stiano attenendo esattamente a quanto previsto dal Decreto.
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