Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 133/2021 di conversione del DL 111/2021 recante norme per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, sociali e in materia di trasporti che, tra le altre, introduce importanti novità in materia di lavoro agile.
L’art. 2/ter, nel modificare l’art.1 – comma 481 – della Legge 178/2020, infatti, reca la proroga della normativa in favore dei lavoratori c.d. “fragili” estendendo la possibilità di svolgere il lavoro agile fino al 31/12/2021, secondo le modalità di cui all’art. 26 – commi 2 e 2/bis – del DL 18/2020 (DL Cura Italia).
L’art. 26 di cui sopra prevede che i lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( Legge 104/1992) fino al 31 dicembre 2021 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
La prestazione lavorativa è assolta anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività da remoto. Inoltre, fino al 31/12/2021, qualora la mansione non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico curante sulla base di idonea certificazione medico-legale, è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
La modifica introdotta dalla Legge di cui all’oggetto è importante perché fornisce una risposta certa ai dubbi di tutti i lavoratori che si trovano in condizioni di “fragilità ” evitando qualsiasi difformità applicativa in vista del rientro “in presenza” negli uffici previsto per il prossimo 15 ottobre.
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Fonte: cisl.it