L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E firmata dal direttore, ha diffuso le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021).
Obiettivo del bonus è quello di incentivare i più giovani all’acquisto della casa di abitazione attraverso alcune misure particolarmente vantaggiose come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.
Inoltre, viene chiarito che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Bonus Prima Casa under 36: i requisiti
I beneficiari del bonus sono i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e con un Isee non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un Isee non superiore a 40mila euro essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto).
Bonus Prima Casa under 36: i benefici
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, questa misura prevede numerosi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. Come ricordato in precedenza, è prevista l’esenzione dal pagamento di:
- l’imposta di registro,
- imposta ipotecaria,
- imposta catastale,
- in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.
Le agevolazioni riguardano anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.
Bonus Prima Casa under 36: anche per il preliminare e aste giudiziarie?
Gli preliminari di comprandita rientrano nel beneficio? Su questo la circolare è chiara, i contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Tuttavia, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, invece, rientrano nel beneficio.
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