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DPCM recante Linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per applicazione della disciplina sul Green Pass

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro per la Salute, nella giornata del 13 ottobre c.a. ha adottato il DPCM recante le linee guida relative all’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass da parte dei lavoratori e delle lavoratrici delle pubbliche amministrazioni a far data dal 15 ottobre 2021.

Di seguito alcune delle novità più significative contenute nel DPCM:

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro riguarda tutti i dipendenti pubblici di cui all’art. 1 – comma 2 – del DLgs n. 165/2001 nonché il personale delle Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale.
Analogamente l’obbligo è esteso anche a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa (dipendenti delle imprese di pulizia, di ristorazione, di manutenzione etc), di formazione, di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, compresi i visitatori, le autorità politiche, i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali che vi si rechino per conto proprio o per conto del proprio datore di lavoro.
Sono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dalle autorità competenti e gli utenti, ovvero coloro che si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione di un servizio.
L’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro è, quindi, consentito solo ed esclusivamente con il possesso della certificazione verde (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) ed in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma digitale DGC, i soggetti interessati potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni previste per il rilascio del green pass.
Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro ove per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del proprio ordinamento.
In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può, con atto scritto, delegare questa funzione a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, se presente.
L’accertamento del possesso della certificazione può avvenire all’ingresso, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi informatici e il personale preposto vieterà l’accesso alla struttura al dipendente non in possesso di green pass valido o che si rifiuti di esibirlo invitandolo ad allontanarsi.
Il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso viene comunicato all’ufficio del personale e ciascuna giornata di mancato servizio, fino alla esibizione del green pass, è considerata assenza ingiustificata.
Il controllo può avvenire anche successivamente all’accesso sui luoghi di lavoro, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
In questo caso al dipendente che risulti sprovvisto di certificazione valida verrà intimato dal dirigente che ha svolto l’accertamento, anche attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicato agli uffici competenti l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino all’esibizione del green pass. In questo caso, inoltre, il dirigente sarà tenuto anche ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all’art. 9 del DL 52/2021.

Non è consentito in alcun modo che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale etc).
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, questo personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto al alcun controllo.
Nel caso in cui in sede di verifica all’accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, fermo restando l’allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Le conseguenze relative al mancato adempimento di possesso ed esibizione della certificazione verde sono le seguenti:

1 in caso di mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all’accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore del Green pass o alla mancata esibizione dello stesso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde è considerato assenza ingiustificata.
2 nel caso in cui si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde, il personale dovrà essere allontanato dalla sede, sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 9 quinquies del DL 52/2021 e sarà considerato assente ingiustificato.
In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19 restano ferme le conseguenze disciplinari previste dalle amministrazioni di appartenenza.
Il quadro sanzionatorio di cui sopra non esclude, comunque, le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde o di utilizzo della certificazione altrui.
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

L’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di servizio da parte dei lavoratori pubblici coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella P.A. fissata al 15 ottobre 2021.
Al fine di realizzare un ordinato e coordinato rientro in presenza dei dipendenti evitando la concentrazione di un numero eccessivo di personale nei punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, ciascuna amministrazione dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dai luoghi di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un ampio arco temporale.
Nell’ottica di agevolare gli spostamenti casa-lavoro i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani di spostamento casa-lavoro (PSCL)di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e di uscita dalla sedi di lavoro.

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Fonte: cisl.it

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