Il lavoro nero è una piaga del nostro sistema economico e del settore agricolo in particolare, dove è diffuso un altro fenomeno, ancor più perverso, quello del caporalato. Pratica punita dalla legge perchè si tratta di intermediazione illecita di manodopera.
La legge stabilisce delle regole precise per le assunzioni regolari, riprendiamo quindi gli aspetti più importanti da conoscere per procedere all’assunzione di lavoratori agricoli. Vediamoli insieme.
Assunzione braccianti agricoli: CCNL di riferimento
Prima di tutto è importante precisare che viene considerato bracciante agricolo ciascun «lavoratore dipendente che compia il proprio lavoro manuale, su corrispettivo, per coltivare terreni; allevare bestiame e per attività collegate a favore di un’azienda agricola o di un soggetto che compie a sua volta attività agricole». Il rapporto di lavoro tra operaio agricolo e datore di lavoro è regolamentato dal CCNL, contratto collettivo nazionale per agricoli e florovivaisti, che attualmente fa riferimento al periodo 2018-2021. All’interno del contratto collettivo si distingue comunque tra operaio agricolo e florovivaista e tra contratti a tempo determinato o indeterminato, quindi la busta paga di un agricolo con contratto a termine sarà diversa da quella del florovivaista e anche da quella di un suo collega con un contratto a tempo indeterminato. Un ruolo fondamentale poi lo giocano anche i contratti provinciali, che predispongono una normativa a se stante soprattutto per la retribuzione. Secondo l’articolo 21 del CCNL, il bracciante agricolo può essere assunto principalmente in queste modalità:
- assunzione per lo svolgimento di lavori di breve durata, stagionali o di tipo saltuario, per fase lavorativa o per la sostituzione di operai mancanti dal luogo di lavoro, ma con diritto alla conservazione del posto;
- assunzione per lo svolgimento di più lavori stagionali o per più fasi lavorative nell’anno. In questo caso si applica la garanzia delle 100 giornate, per la quale l’azienda agricola è obbligata ad assicurare almeno cento giornate di occupazione in un anno.;
- garanzia di 180 giornate, si tratta di un particolare tipo di assunzione con contratto di lavoro a termine di durata maggiore di 180 giornate di effettivo lavoro.
Assunzione braccianti agricoli: orario di lavoro
L’articolo 34 del CCNL prevede che l’orario di lavoro sia pari ad un massimo di 39 ore settimanali, quindi 6 ore e mezza al giorno. È poi possibile effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di tre ore giornaliere e 18 settimanali, ma può essere richiesto dal datore di lavoro solo in condizioni di estrema necessità quando il mancato lavoro potrebbe mettere a rischio le colture dell’azienda. Inoltre, nell’articolo 42 viene poi definito:
- lavoro straordinario quello svolto oltre l’orario ordinario di lavoro;
- lavoro festivo quello svolto nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo stato;
- lavoro notturno quello svolto dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi nei quali è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore invece l’ora legale.
Assunzione braccianti agricoli: retribuzione
Per quanto riguarda la retribuzione, questa viene definita dall’articolo 49 del CCNL nazionale ma deve anche tenere conto delle indicazioni espresse nei contratti provinciali. In linea generale, la retribuzione lorda di braccianti agricoli e florovivaisti tiene in considerazione i seguenti elementi:
- salario contrattuale definito dai contratti provinciali;
- generi in natura assegnati per contratto o consuetudine;
- terzo elemento ovvero ferie, tredicesima e quattordicesima, festività nazionali.
Per i braccianti agricoli con contratto a tempo determinato la retribuzione è oraria e per calcolare la paga giornaliera basta suddividere il salario mensile per 169 (divisore orario).
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