Lo scorso 15 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del Decreto Fiscale collegato alla nuova legge di bilancio 2022. Tra le novità in esso contenute vi è anche una bella notizia per i lavoratori: ritorna la quarantena covid come malattia.
Ciò significa che se un lavoratore ha contratto il covid o è stato a stretto contatto con un positivo e si vede sottoposto alla misura di quarantena, nel caso non sia possibile effettuare smart working, sarà l’INPS a farsi carico del costo integrale dell’indennità di malattia. Questa misura sarà valida fino al 31 dicembre 2021, data in cui ad oggi dovrebbe scadere lo stato d’emergenza.
Il decreto fiscale ritorna infatti sull’articolo 6 comma 1 del decreto legge Cura Italia, nel quale si legge che fino al 31 dicembre 2021 “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Questo quindi significa che la quarantena torna ad essere considerata come malattia e, come tale, il suo pagamento è a carico dell’INPS. Fermo restando eventuali integrazioni economiche a carico del datore di lavoro previsto dal CCNL:
Non solo, nel testo del decreto fiscale vi è anche un’altra importante novità: per chi non è tutelato dall’indennità di malattia INPS, sono stanziati dei fondi da destinare ai datori di lavoro quale rimborso delle somme pagate da quest’ultimi per i propri dipendenti che appunto non beneficiano della malattia da parte di INPS. Si tratta di un Bonus, un importo una tantum pari ad un massimo di 600 euro per lavoratore, erogato dopo la presentazione dell’apposita domanda all’INPS secondo modalità che saranno presto definite dall’istituto stesso.
Ma attenzione, l’erogazione dell’importo vale solo per chi non può essere in grado di lavorare da casa secondo le modalità dello smart working, perchè – ad esempio – la mansione non lo consente, e solo nei limiti di 188,3 milioni di euro seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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