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Lavoratori statali, cambia lo smart working con più tutele, fasce di inoperabilità, strumenti tecnologici

Il Decreto Rientro elaborato dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha stabilito a partire dal 15 ottobre per i dipendenti pubblici il rientro a una modalità di lavoro prevalentemente in presenza negli uffici – con l’obbligo di Green Pass – pur non eliminando del tutto lo smart working da casa. Il ministro, inoltre, prima della definizione di un contratto nazionale per i 3 milioni e 200 mila lavoratori statali, ha presentato ai sindacati una bozza delle linee guida per mantenere il lavoro agile anche dopo l’emergenza sanitaria.

Le linee guida serviranno a porre dei paletti nel ricorso allo smart working e, a partire da fine gennaio, per strutturare, normare e contrattualizzare questa modalità di lavoro, ma le caratteristiche del lavoro agile e la definizione di luogo, durata e orari saranno fissati con un accordo individuale tra i dipendenti e il proprio datore di lavoro (le singole amministrazioni pubbliche).

SMART WORKING: FASCIA INOPERABILITÀ

A quanto pare, nelle linee guida non vengono stabilite fasce orarie precise per il lavoro agile, ma gli orari saranno stabiliti da dipendente e datore di lavoro in funzione agli obiettivi da raggiungere. Tuttavia, è prevista una fascia di inoperabilità di 11 ore consecutive, durante le quali dovrà rimanere disconnesso e non potrà eseguire nessuna prestazione lavorativa. Il lavoratore in smart working potrà chiedere i permessi garantiti dal contratto o dalla legge (p.es. permessi per motivi familiari, personali, sindacali, ecc.), ma non sono riconosciuti gli straordinari, le trasferte, il lavoro svolto in situazioni di rischio o il lavoro disagiato. Nel caso in cui, pur essendo in smart working, dovesse recarsi in ufficio per motivi di servizio, avrà la possibilità di recuperare le giornate di lavoro agile perdute.

SMART WORKING: ACCORDO LAVORATORE-DATORE DI LAVORO

Le modalità specifiche con le quali verrà svolto il lavoro agile saranno definite da un accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, il quale dovrà stabilire con precisione la durata della modalità di smart working (se a tempo determinato o indeterminato), i giorni da trascorrere in ufficio e quelli da casa, i tempi di riposo, le modalità di controllo sul lavoro agile da parte del datore, le regole per la disconnessione. Lavoratore e datore di lavoro hanno il diritto di recedere dall’accordo con 30 giorni di preavviso o con una motivazione ragionevole. Tutti i lavoratori hanno diritto ad accedere alla modalità di lavoro in smart working, sebbene alcune categorie più fragili potranno avere la precedenza. I dipendenti possono essere richiamati in sede con almeno un giorno di preavviso.

SMART WORKING: STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA

Le pubbliche amministrazioni dovranno fornire ai lavoratori la strumentazione tecnologica adeguata per il lavoro da casa. I dipendenti, infatti, non potranno utilizzare le utenze e cellulari personali, al fine di garantire la privacy e la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate nello svolgimento dell’attività lavorativa di pubblico impiego. Le amministrazioni dovranno dotarsi di una piattaforma attraverso la quale il lavoratore in smart working potrà accedere ai server in sicurezza e dovranno erogare corsi di formazione per insegnare ai propri dipendenti l’uso delle piattaforme di comunicazione e degli strumenti necessari per il lavoro agile. Le amministrazioni, inoltre, saranno incaricate di fornire ai lavoratori la dotazione tecnologica per lavorare fuori sede, come per esempio una connessione protetta e un cellulare di servizio.

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