Indennità NASpI per gli operai agricoli: la novità della ‘Manovra’ dal 2022 [ESCLUSIVA]

Novità sulla NASpI arrivano dal testo della Manovra approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, che nelle prossime settimane sarà al vaglio del Parlamento, e questa volta interessa anche i lavoratori agricoli.

L’indennità di disoccupazione non agricola NASpI, erogata dall’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è destinata anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Per accedere a questo trattamento, che interviene in tutti i casi in cui il lavoratore perde involontariamente l’occupazione, dovranno essere presenti questi due requisiti:

a) essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) vantare nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 non sarà più necessario far valere il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Quanto all’indennità NASpI la novità che dal 2022 interesserà tutti è che la riduzione progressiva e mensile dell’importo in ragione del 3% scatterà in questo modo:

a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione per tutti i lavoratori:

a decorre dal primo giorno dell’8° mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Per conoscere gli altri requisiti di accesso alla NASpI clicca qui.

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