NASpI 2021: a chi spetta, requisiti e come fare domanda. Tutte le novità

La Naspi – Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego – è un’indennità mensile di disoccupazione che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Gli aspiranti beneficiari della misura devono fare domanda per richiedere di accedere a tale contributo, il quale viene erogato dall’Inps.

Naspi 2021: a chi spetta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Naspi 2021: i requisiti

La Naspi viene riconosciuta a chi presenta tutti questi requisiti con una novità per le domande nel 2021:

  • stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del lavoro, con rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. La presentazione della domanda NASpI equivale al rilascio della DID, pertanto i richiedenti devono presentarsi presso il CpI, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, per stipulare il patto di servizio personalizzato;
  • aver realizzato, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione (anche quella dovuta ma non versata). Per raggiungere il requisito contributivo sono considerati utili i contributi previdenziali, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale, i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare. Eventuali periodi di lavoro nel settore agricolo, alternati al lavoro in settori non agricoli, sono cumulabili per ottenere la NASpI a patto che nei 4 anni di riferimento, o almeno nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione non agricola sia prevalente;
  • avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo, dunque di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Per i lavoratori per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate (addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori a domicilio o con dati contributivi derivanti da formulari esteri), per soddisfare questo requisito si fa riferimento alle settimane di contribuzione, che devono essere almeno 5. Per i lavoratori agricoli, in caso di impossibilità momentanea di verifica delle 30 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno necessarie, si fa ricorso alle buste paga del lavoratore. Tuttavia bisogna fare bene ATTENZIONE perchè per le domande NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle “30 giornate” minime di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

NASpI 2021: sospensione del décalage Decreto Sostegni bis

Con il Decreto Sostegni-bis è stato introdotto per la Naspi il blocco del décalage, cioè l’importo della misura non subirà la consueta riduzione graduale del 3% a partire dal quarto mese di fruizione della stessa. Questo significa che i beneficiari di questa forma di sostegno economico riceveranno lo stesso importo fino alla fine dell’anno.

La sospensione della riduzione dell’importo è applicata per le indennità Naspi con decorrenza dal 1° giugno al 30 settembre 2021: per i dettagli clicca qui.

NASpI 2021: da quando decorre

La NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ma ciò solo a condizione che la domanda venga presentata entro i primi otto giorni dalla data di cessazione del rapporto (cd. periodo di carenza).

Se invece la domanda viene presentata successivamente, decorre da detto giorno.

Naspi 2021: quanto dura

La durata della disoccupazione varia in base alla storia contributiva di ciascun lavoratore. La legge prevede che viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

Naspi 2021: come si fa la domanda

I documenti necessari per presentare la domanda Naspi 2021 sono:

  • documentazione relativa all’ultimo rapporto lavorativo, contenente i dati necessari per compilare la domanda online;
  • Modulo SR163 scaricato dal portale web Inps, per coloro che intendono ricevere il pagamento della Naspi sul conto corrente bancario.

La richiesta Naspi può essere effettuata nelle seguenti modalità:

  • in via telematica, attraverso la funzione NASpI invio domanda online del portale web dell’Inps, utilizzando il PIN dispositivo o una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • chiedendo supporto agli Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • chiedendo supporto al Contact center Inps, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.

I lavoratori che vogliono fare richiesta per ottenere la Naspi devono presentare la domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni a decorrere da:

  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • cessazione del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro;
  • fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

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