Il decreto 146/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 ottobre 2021, prevede ulteriori periodi di casa integrazione COVID per alcune categorie di imprese così riassunte:
1) Datori di lavoro che rientrano nelle tutele del fondo di integrazione salariale FIS, dei fondi bilaterali e dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Le suddette imprese potranno beneficiare dei trattamenti di cassa COVID in caso di sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le stesse potevano già accedere nel periodo 1 aprile 2021 – 31 dicembre 2021, per un massimo di 28 settimane complessive.
Ora le 28 settimane si incrementano di ulteriori 13, dal 1 ottobre 2021 con effetto retroattivo a condizione che le 28 settimane siano state interamente autorizzate.
2) Le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle o simili. (Codici Ateco 13, 14, 15 delle attività economiche Ateco 2007.
Il ricorso è possibile al termine della cassa integrazione ordinaria già autorizzata in base al Dl. 73/2021 per periodi compresi nel periodo 1 luglio 2021 – 31 ottobre 2021.
Non è previsto il contributo addizionale in entrambi i casi.
Può essere concessa ai lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021.
La concessione dei trattamenti è subordinata al divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, per tutta la durata degli ammortizzatori sociali.
Come in precedenza sono previste alcune eccezioni al divieto di licenziamento:
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Cessazione definitiva dell’attività d’impresa o cessazione definitiva connessa alla messa in liquidazione;
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Fallimento dove non è previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
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Esodo incentivato attraverso accordo sindacale collettivo.
Fiom-Cgil nazionale
Michele De Palma – Mirco Rota
Roma, 2 novembre 2021
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Fonte: fiom-cgil.it