Per aiutare i settori economici colpiti dalla crisi pandemica il decreto Sostegni bis ancora a maggio aveva disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali relativi al mese di febbraio 2021 per tutte le imprese agricole e vitivinicole, comprese quelle produttrici di vino e birra.
Su questi aiuti è tornato poi l’Inps qualche giorno fa con la circolare n.156 del 21 ottobre 2021 in cui definisce una serie di elementi quali i beneficiari dell’esonero, i requisiti e la domanda.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Bonus contributivo agricoli e vitivinicoli: beneficiari
Secondo quanto si legge dalla circolare, l’esonero contributivo è destinato alle seguenti categorie:
- imprese appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo;
- imprese produttrici di vino e birra;
- lavoratori autonomi in agricoltura.
Questa misura ha lo scopo di aiutare chi è stato messo in difficoltà dalla pandemia assicurando la tutela produttiva e occupazionale delle aziende e degli stessi lavoratori.
Dall’esonero della contribuzione sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Bonus contributivo agricoli e vitivinicoli: requisiti
Affinché i beneficiari sopra elencati possano richiedere l’esonero contributivo devono soddisfare determinati requisiti, nello specifico devono essere in regola con:
- obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva, cd. DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, si specifica che l’esonero della contribuzione è subordinato anche alle seguenti condizioni:
- l’aiuto deve essere concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (periodo ammissibile;
- l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019;
- l’importo complessivo dell’aiuto non deve superare i 10 milioni di euro per impresa;
- l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.
Bonus contributivo agricoli e vitivinicoli: compatibilità
In merito alla compatibilità del Bonus-esonero rispetto al generale versamento della contribuzione, nella circolare Inps si legge che “l’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero”.
Inoltre, questa misura riguarda la contribuzione previdenziale del mese di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione della aliquote.
Per i lavoratori autonomi, quindi coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni e mezzadri, l’Istituto di via Ciro il Grande nella circolare dichiara che “l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero. Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta. L’esonero spetta al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote, è compatibile con altri esoneri nei limiti della contribuzione residua ed è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Bonus contributivo agricoli e vitivinicoli: domanda
Per presentare la domanda relativa all’esonero contributivo ci sono due modalità, relative al soggetto che ne fa richiesta. Nel caso del datore di lavoro di un’azienda, questo dovrà presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni. Ai lavoratori autonomi che sono iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
La disponibilità del modulo sarà comunicata dall’Inps tramite apposito messaggio. A partire da quel momento si avranno 30 giorni di tempo per poter presentare l’istanza.
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