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Festività 1° e 4 novembre in busta paga: quanto spetta per chi lavora o è in Cig

Nel mese di novembre ricorrono 2 festività: la festa dei Santi del 1° novembre (Ognissanti) e la Festa dell’Unità d’Italia che coincide con il 4 novembre ma il cui festaggiamento è stato spostato alla prima domenica successiva (nel 2021 è il 7 novembre).
Ecco come vengono gestite in busta paga.

Festività 1° novembre in busta paga: come viene pagata

La giornata del 1° novembre è considerata dalla legge una festività infrasettimanale. E come tale legge e CCNL prevedono un trattamento economico specifico per il lavoro prestato in queste festività.

In particolare i contratti collettivi integrano tale disciplina attraverso un trattamento economico e anche normativo: al lavoratore spetta la quota di retribuzione giornaliera maggiorata con le percentuali previste dal CCNL applicato.

Quando il 1° novembre non c’è prestazione lavorativa e quindi la festività è goduta, il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (per alcuni CCNL operai) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.

Per gli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile questo trattamento non spetta in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.

Festività 4 novembre in busta paga: come viene pagata la festività

Come detto il 4 novembre non è considerato festivo in quanto la festività è spostata nella prima domenica di novembre. Però il lavoratore non perde il diritto in qualche modo a godere di questa giornata poichè quasi tutti i CCNL stabiliscono che per quella giornata ai dipendenti spetta il trattamento previsto per le festività cadenti di domenica.

E’ importante da sapere che nel caso di lavoratori il cui rapporto è sospeso e ricevono il trattamento di integrazione salariale (Cig, cig in deroga, assegno ordinario FIS, FSBA, Formatemp ecc.) il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della cassa integrazione (Inps o altro ente in caso dei fondi bilaterali alternativi) e resta a carico dell’azienda.

Ciò riguarda nello specifico:
– coloro che sono a orario ridotto e che quindi lavorano parzialmente;
– i lavoratori la cui sospensione è a zero ore settimanali, qualora si tratti di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile (es. operai di diversi CCNL) ma in rapporto alle ore, che sono sospesi da non più di 2 settimane.

E invece è a carico della Cig per:
– coloro che sono sospesi a zero ore settimanali, qualora si tratti di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, qualora si tratti di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di 2 settimane.

Per le festività retribuite, va ricordato, spetta anche l’Assegno per il nucleo familiare.

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