HomeCronaca sindacaleManovra 2022. Nota dell'Ufficio sindacale Fiom

Manovra 2022. Nota dell'Ufficio sindacale Fiom

 REDDITO DI CITTADINANZA

Ampliamento delle risorse disponibili, dal 2022 al 2029, 8.8 miliardi di€ annui.

Potenziamento dei controlli – partecipazione ai patti per il lavoro e all’inclusione sociale-decalage per i beneficiari “occupabili”.

Sospensione RC al secondo rifiuto di un’offerta congrua.

Estensione dei reati che comportano la revoca del RC.

Importo complessivo non superiore a 9.360€ annui

Per contrastare la percezione fraudolenta maggiori richieste di verifica a Comuni e INPS

Comuni

Verifiche a campione rispetto a “verifiche sostanziali e controlli anagrafici” sulla composizione del nucleo familiare dichiarato all’atto della presentazione della domanda e alla loro permanenza durante il periodo di percezione del RC.

Inps

Verifiche preventive e tempestive per i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati nella domanda.

Comunicare ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori approfondimenti, da effettuarsi entro 120 giorni dove il pagamento rimane sospeso.

Eventuale danno erariale per il responsabile del procedimento.

La domanda senza DID (dichiarazione di immediata disponibilità), improcedibile da subito e non più entro i 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Revoca del beneficio in caso di non rispetto di patti per il lavoro o per l’inclusione sociale.

Frequenza in presenza almeno una volta al mese nei Centri per l’Impiego o nei centri di contrasto alla povertà.

Offerta Congrua

Da tre a due il numero di offerte congrue per gli “occupabili” (1 milione rispetto ai 3 milioni totali).

Parametri di congruità

Dal 2022 in uniformità con la Naspi. Si riduce da 100 a 80 km la distanza massima dal luogo di lavoro alla residenza del beneficiario, oppure 100 minuti con i mezzi pubblici.

La seconda offerta può pervenire da qualsiasi parte del territorio nazionale.

Offerta congrua anche per i lavoratori a termine e/o part-time.

Retribuzione superiore di almeno il 10% il beneficio massimo fruibile da un solo individuo

Riduzione per gli “occupabili” di 5€ mese del RC (progressiva mese per mese) a partire da quello successivo al rifiuto del primo rifiuto della prima offerta congrua sempre che il beneficio non sia inferiore a 300€.

Offerta di lavoro

Estesi gli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumono i percettori del RC.

Esonero contributi previdenziali entro il limite dell’importo mensile del RC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e comunque per un importo non superiore a 780€ mese per un periodo non inferiore a 5 mensilità, (incentivo allargato ora anche a contratti e termine e part time).

L’attività di mediazione tra domanda e offerta viene estesa ai privati tramite le agenzie per il lavoro accreditate.

PENSIONI – Quota 102

Per il solo anno 2022 introduzione di Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi* versati a qualsiasi titolo).

In assenza di questo, 67 anni per la vecchiaia e 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Il diritto -anche per quota 100- può essere perfezionato anche in data successiva.

Finestra mobile di 3 mesi per i dipendenti privati, (6 per i pubblici).

*Dai 38 anni vanno tolti i periodi di malattia, disoccupazione e la differenza deve essere almeno pari a 35 anni di contributi.

La pensione maturata con quota 102 non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi – anche esteri – da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000e lordi annui.

PENSIONI – Opzione donna

Maturazione entro l’anno 2021 di 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per le lavoratrici autonome, con una finestra di 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome).

L’assegno viene calcolato interamente con il sistema contributivo, anche se si avrebbe diritto al sistema misto.

La disposizione viene estesa anche per l’anno 2022.

PENSIONI – Ape sociale

Proroga per l’anno 2022.

Requisito di 63 anni di età e dai 30 ai 36 anni di contributi entro l’anno 2022 tra tutte le gestioni Inps.

Riduzione per le lavoratrici madri di un anno di contributi per ciascun figlio fino ad un massimo di due anni.

Immutato l’importo della pensione maturata fino all’accesso all’APE, ma non superiore a 1.500€ lordi, per 12 mensilità.

Elenco delle mansioni gravose (15 categorie previste dal Dm 5/2/2018) ora un nuovo elenco di 23 mansioni.

PENSIONI – Fondo lavoratori PMI in crisi

Fondo di 150 milioni di € per il 2022, 200 milioni € per il 2023 e 200 milioni€ per il 2024, da destinare ai lavoratori delle PMI in crisi.

Almeno 62 anni di età anagrafica.

Serve un decreto del MiSe e dell’Economia e del Lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tutte le forme di integrazione salariale sono estese ai lavoratori a domicilio

Ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità di servizio per essere collocati in cassa.

Estensione del diritto a tutte le tipologie di apprendistato, senza pregiudicare il completamento del percorso formativo.

Per il calcolo del limite dimensionale vanno considerati tutti i lavoratori subordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro a prescindere dal loro luogo di lavoro. 

Importi

Viene unificato nella misura massima prevista dalla norma e annualmente rivalutato secondo l’indice Istat.

Per l’anno 2021 l’importo è pari a 1.199,72€ che al netto del contributo a carico del lavoratore (5.84%), diventa pari a 1.139,66€.

Addizionale

Immutato il contributo addizionale a carico delle imprese (9%,12%,15%).

Dal 1° gennaio 2025 riduzione del contributo per le imprese che almeno due anni non hanno utilizzato la cassa integrazione:

– dal 9% al 6%

– dal 12% al 9%

– non si applica il contributo massimo del 15%.

Dal 1° gennaio 2022 viene eliminato l’esonero previsto per le imprese del settore elettrodomestico con oltre 4.000 dipendenti che hanno stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con riduzione concordata dell’orario di lavoro non inferiore a 15 mesi.

Il datore di lavoro che non rispetta i termini di presentazione della documentazione necessaria per la domanda dovrà pagare i trattamenti di Cig compreso gli oneri accessori.

Pagamento diretto

Il pagamento diretto da parte dell’Inps non si attiva a semplice richiesta aziendale ma il datore di lavoro deve dimostrare il motivo che non gli consente di poter anticipare i trattamenti.

Chi viene assunto da altra azienda per più di 6 mesi o svolge lavoro autonomo, perde l’interazione per i giorni in cui lavora.

Chi viene assunto a termine per meno di 6 mesi si vede sospeso il trattamento che riprende a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro.

Estensione

La Cigs viene estesa dal gennaio 2022 a tutte le aziende che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori in cui non sono stati costituiti né fondi di solidarietà bilaterali né bilaterali alternativi né il fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Causali

La riorganizzazione aziendale viene allargata alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a processi di transizione per la cui individuazione, occorrerà attendere la regolamentazione attraverso un decreto interministeriale.

Il recupero occupazionale potrà avvenire anche attraverso la riqualificazione professionale dei lavoratori e l’aumento delle loro competenze.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

La riduzione media complessiva massima dell’orario di lavoro giornaliera, settimanale o mensile dei lavoratori coinvolti dal CDS, dal 1° gennaio 2022 passa dal 60% all’80%.

La riduzione massima di orario di lavoro per ciascun dipendente passa dal 70% al 90%.

CIGS IN DEROGA

Sono previsti due trattamenti di Cigs in deroga ai limiti di durata singoli e complessivi della cassa, per le imprese con più di 15 dipendenti, che hanno esaurito il periodo massimo di Cigs:

– in caso di transizioni occupazionali, possibilità di richiedere ulteriori 12 mesi di Cigs non più prorogabili. Le aziende devono indicare durante la procedura di consultazione sindacale quali provvedimenti intendono adottare per la rioccupazione dei soggetti coinvolti al fine di agevolare il loro impiego;

– accesso a un ulteriore periodo di Cigs per un massimo di 52 settimane -fruibili fino al 31 dicembre 2023- per situazioni di riorganizzazione con particolari difficoltà economiche entro i limiti di spesa definiti.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Prorogato fino al 2023, con una riduzione della soglia dimensionale che si abbassa a 50 dipendenti.

È necessario l’accordo sindacale sottoscritto in sede ministeriale.

NASPI

A decorrere dal 1° gennaio 2022 non sarà più necessario il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione.

L’unico requisito riguarderà le 13 settimane minime accreditate nei quattro anni precedenti la perdita involontaria del lavoro.

Sempre dalla stessa data il cosiddetto decalage, (3% a partire dal quarto mese), inizierà dal sesto mese, ovvero dall’ottavo mese nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di Naspi.

ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI – ESONERO CONTRIBUTIVO AL 100%

Esonero contributivo al 100% -fino a 6.000€ annui- per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di qualsiasi età provenienti da aziende in crisi che hanno aperto un tavolo di confronto presso la struttura per le crisi di impresa.

Fiom-Cgil nazionale

Michele De Palma – Mirco Rota

Roma, 19 novembre 2021

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Fonte: fiom-cgil.it

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